Diniego delle attenuanti generiche e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31016 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dall’imputato. È sufficiente che indichi le ragioni ostative alla concessione, ritenute di preponderante rilievo, ovvero l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il mancato riconoscimento delle attenuanti può dunque essere legittimamente fondato sulla sola valorizzazione degli elementi negativi, relativi alla personalità dell’imputato e alla gravità del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 03.12.2024, riformava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia nei confronti dell’imputato in data 14.01.2022, rideterminando la pena in mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975.
Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo non è consentito nella presente sede poiché investe il trattamento sanzionatorio. La doglianza, osserva la Corte, risulta comunque sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Nel merito del diniego, il Collegio rileva che la motivazione della Corte territoriale si esprime in termini negativi quanto alla personalità dell’imputato, anche al momento dell’accertamento della condotta, e in ordine alla gravità del fatto. Tali elementi sono sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte richiama quindi i principi già espressi in materia: ai fini dell’obbligo di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato. È sufficiente che spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, indicando le ragioni ostative alla concessione ritenute di preponderante rilievo.
Il Collegio aggiunge che il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A sostegno richiama i precedenti Sez. 4 n. 32872 del 08.06.2022, Sez. 1 n. 39566 del 16.02.2017 e Sez. 3 n. 44071 del 25.09.2014.
Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente considerati i motivi devoluti.
Nota della Redazione
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