Legittimazione del difensore a opporsi al diniego del patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 35203/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Il procedimento per l’ammissione al beneficio ha natura accessoria rispetto al giudizio penale principale, sicché la posizione processuale del difensore è regolata dai principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato. La diversa regola, secondo cui la legittimazione spetta alla sola parte che intende avvalersi del beneficio, opera esclusivamente nell’ambito del giudizio civile.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con decreto del 19 gennaio 2021, rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato. Il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile, ritenendo che il difensore non fosse legittimato a proporla in proprio, e che la legittimazione spettasse esclusivamente all’interessato. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere tra le controversie sui compensi del difensore (che hanno natura civilistica e patrimoniale) e le controversie sull’ammissione al beneficio o sulla sua revoca, che attengono all’esercizio del diritto di difesa nel processo penale e hanno carattere accessorio rispetto al procedimento principale. In quest’ultimo caso, la disciplina processuale va attinta, fin dove possibile, ai principi e alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254; Sez. 4, n. 12491 del 2/03/2011, Rv 250134).
La Corte ha quindi affermato che il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza. Ha richiamato la sentenza Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 – 01, che ha chiarito che il richiamo all’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al procedimento “speciale” per gli onorari di avvocato non esclude che si debba tener conto della natura accessoria del sub-procedimento rispetto al processo penale principale, e che la posizione del difensore va coordinata con le disposizioni generali del codice di rito, in particolare con gli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che riconoscono al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela. Ha escluso la pertinenza della giurisprudenza civile richiamata dal Tribunale, che riguarda il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile, non applicabile al caso di specie.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione autonoma del difensore: il difensore dell’imputato ha il potere di proporre opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, anche in assenza di una specifica procura speciale, in quanto la legittimazione è autonoma e parallela a quella dell’imputato, ai sensi degli artt. 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen.; il Tribunale non può dichiarare inammissibile l’opposizione per difetto di legittimazione attiva del difensore.
- Distinzione tra procedimento penale e civile: il difensore deve eccepire l’inapplicabilità della giurisprudenza civile in materia di patrocinio a spese dello Stato, che richiede la legittimazione della sola parte interessata, poiché nel processo penale il sub-procedimento è accessorio e la posizione del difensore è regolata dai principi penalistici; la diversa regola opera solo per le controversie sui compensi in sede civile.
- Impugnazione e rito applicabile: il reclamo avverso il decreto di rigetto del patrocinio, proposto dal difensore, va deciso dal Presidente del Tribunale o della Corte di appello competente, secondo la procedura di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, e la mancata proposizione di opposizione da parte dell’imputato non pregiudica il diritto del difensore a impugnare autonomamente, se questi ha un interesse professionale alla decisione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.