Procura speciale terzo interessato e sequestro preventivo (Cass. pen. n. 35219/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del sequestro preventivo, il terzo interessato alla restituzione dei beni – portatore di un interesse meramente civilistico – deve stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell’istanza. La procura speciale deve contenere una chiara manifestazione di volontà di affidare al difensore l’incarico di tutelare le proprie ragioni nella specifica procedura di riesame, non essendo sufficiente un mandato generico. Il difetto di rappresentanza non può essere sanato mediante la concessione di un termine, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., in quanto non espressamente previsto e incompatibile con la natura perentoria e decadenziale del termine per proporre riesame.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. L’indagato e un terzo interessato proponevano istanza di riesame. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza, dichiarando inammissibile il gravame proposto dal terzo interessato, per difetto di procura speciale al difensore. Avverso tale ordinanza il terzo interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la mancata ammissione del riesame in assenza di procura, la possibilità di sanare il difetto ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 369 e 369-bis cod. proc. pen. per la notifica della convalida del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato principio per cui, nel procedimento relativo al riesame del sequestro preventivo, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza (Sez. 5, n. 21314 del 09/04/2010, Rv. 247440; Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Rv. 255186). La Corte ha distinto la posizione dell’indagato o imputato, che sono rappresentati ex lege dal difensore senza necessità di procura speciale, da quella del terzo interessato, portatore di un interesse civilistico, per il quale vige la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che richiede la procura speciale, in analogia con l’art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873; Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Rv. 253404).
La Corte ha inoltre escluso che il difetto di procura possa essere sanato mediante la concessione di un termine ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., rilevando che tale disposizione non è applicabile al procedimento penale incidentale di riesame, in cui il termine per l’impugnazione è stabilito a pena di decadenza e non è derogabile in assenza di una espressa previsione normativa (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t., Rv. 271722 – 01; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445). Quanto alla procura speciale, la Corte ha ribadito che essa non richiede formule sacramentali, ma deve contenere una chiara manifestazione di volontà di conferire mandato per la specifica procedura di riesame, non essendo sufficiente un mandato generico. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente rilevato che l’atto di procura non recava alcuna indicazione rivelatrice della volontà di conferire mandato per il riesame, né nella qualità di terzo interessato.
Implicazioni Pratiche
- Procura speciale per il terzo interessato: il difensore del terzo interessato al sequestro deve essere munito di procura speciale, conferita espressamente per la proposizione dell’istanza di riesame, indicando il procedimento e la qualità di terzo; la mancanza o la genericità della procura determina l’inammissibilità del gravame, senza possibilità di sanatoria.
- Irrilevanza dell’art. 182 cod. proc. civ.: il difensore non può eccepire la possibilità di sanare il difetto di procura mediante la concessione di un termine, poiché la disciplina del riesame cautelare reale prevede termini perentori e decadenziali, non derogabili; l’unico rimedio è la tempestiva riproposizione dell’istanza, ove ancora possibile, con la corretta procura.
- Contenuto della procura speciale: la procura deve essere chiara e specifica, indicando l’incarico di proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro, e deve essere conferita dalla persona che si qualifichi come terzo interessato; il difensore deve verificare che l’atto contenga tutti gli elementi necessari a manifestare inequivocamente la volontà di agire in quella specifica procedura.
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