Servizio ausiliaria necessario per maturare i 25 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 57 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione di ausiliaria non è posizione di servizio attivo, ma di congedo, equiparabile al collocamento in quiescenza, con la conseguenza che il periodo trascorso in tale posizione non può essere considerato servizio effettivo. Il requisito dei venticinque anni di anzianità dalla nomina a ufficiale, richiesto dall’art. 1802 del d.lgs. n. 66/2010 ai fini dell’omogeneizzazione stipendiale, deve essere maturato al momento della cessazione del servizio attivo e non anche durante il collocamento in ausiliaria. L’art. 2229, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 è norma eccezionale di favore, ispirata a finalità organizzative e non premiali, che non consente l’automatico e integrale adeguamento del trattamento pensionistico a quello del personale rimasto in servizio fino al limite di età.
Il Fatto
Un ufficiale, collocato in ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 con un’anzianità dalla nomina a ufficiale di 24 anni, 5 mesi e 7 giorni, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio il ricalcolo del trattamento pensionistico. La domanda si articolava su due motivi: l’attribuzione della percentuale del 44% ai fini della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e il riconoscimento del trattamento economico di Generale di Brigata per effetto della c.d. omogeneizzazione stipendiale.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha liquidato la prestazione richiesta con il primo motivo, sicché il giudice di prime cure ha dichiarato la cessata materia del contendere sul punto. Il secondo motivo è stato invece rigettato, non essendo il periodo di ausiliaria equiparabile al servizio effettivo e non risultando raggiunto il requisito dei 25 anni. Il contribuente ha proposto appello, contestando la qualificazione del periodo in ausiliaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta innanzitutto la qualificazione giuridica del collocamento in ausiliaria. Ai sensi dell’art. 924 del d.lgs. n. 66/2010, al raggiungimento dei limiti di età i militari cessano dal servizio permanente e vengono collocati in congedo. L’art. 992 del d.lgs. n. 66/2010 conferma che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio. Ne deriva che la posizione di ausiliaria, pur con i peculiari obblighi previsti dall’art. 994 del d.lgs. n. 66/2010, non è di servizio attivo ma di congedo, con conseguente impossibilità di computare il relativo periodo come servizio effettivo.
La Corte esamina poi il quadro normativo di riferimento. L’art. 1802 del d.lgs. n. 66/2010, abrogato dall’art. 10 del d.lgs. n. 94/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, attribuiva agli ufficiali che avessero prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale il trattamento economico spettante al generale di brigata. Si tratta di norma di carattere premiale, la cui applicazione è subordinata all’accertamento dell’assenza di demerito.
Secondo la Sezione, il requisito dei 25 anni deve essere maturato al momento della cessazione del servizio attivo e non anche durante il collocamento in ausiliaria. Il periodo in ausiliaria non può essere computato per conseguire un requisito giuridico che, per legge, deve essere maturato in servizio. Tale conclusione è confortata dalla necessità che il servizio sia svolto senza demerito: l’accertamento richiede una valutazione collegata agli obblighi del servizio attivo e non al periodo trascorso in quiescenza.
Non vale in senso contrario l’art. 2229, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. La norma consente, al momento del collocamento in ausiliaria, il riconoscimento dell’anzianità, degli scatti e delle classi da maturare nel periodo mancante per il raggiungimento del limite di età, ma non consente di adeguare la pensione a quella di coloro che sono rimasti effettivamente in servizio. Essa costituisce norma eccezionale di favore, ispirata a finalità organizzative proprie dell’Amministrazione, non a finalità premiali. Il riferimento al momento del collocamento quale “dies a quo” per la commisurazione conferma l’esclusione di future perequazioni. All’appellante sono riconoscibili solo la progressione economica in classi e scatti rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e il raggiungimento del limite di età, non gli incrementi retributivi generali intervenuti successivamente.
Quanto alla richiesta di ricalcolo formulata in via subordinata con la memoria dell’8 gennaio 2026, la Corte rileva che l’art. 193 c.g.c., applicabile all’appello in materia pensionistica per effetto del rinvio operato dall’art. 170, comma 3, c.g.c., vieta la proposizione di nuove domande in appello. La richiesta, rientrante in un diverso ambito normativo, va pertanto dichiarata inammissibile d’ufficio. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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