Responsabilità erariale del dirigente medico per attività libero-professionale non autorizzata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 94 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del dipendente pubblico — nella specie dirigente medico a rapporto esclusivo — che svolga incarichi retribuiti senza autorizzazione e ometta di riversare i compensi integra responsabilità amministrativa soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, non già responsabilità contabile da maneggio di denaro. L’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 configura un’ipotesi autonoma di responsabilità erariale tipizzata a carattere risarcitorio, distinta dalla violazione del sinallagma contrattuale per lesione del vincolo di esclusività. I procedimenti penale, disciplinare e contabile restano autonomi, poiché la responsabilità amministrativa ha funzione risarcitorio-recuperatoria e non sanzionatoria: non è violato il ne bis in idem. La sentenza di patteggiamento è inefficace quanto al giudicato, ma il materiale probatorio delle indagini penali è pienamente valutabile nel giudizio erariale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte convenne in giudizio un dirigente medico a tempo pieno presso un’azienda sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento di oltre 424.000 euro per lo svolgimento di attività extra-professionale in assenza di autorizzazione, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 57/2023, accolse integralmente la domanda, condannando il medico per violazione dell’obbligo di esclusività, per la percezione di compensi non autorizzati e per il danno all’immagine dell’azienda. Il convenuto propose appello articolando sette motivi, incentrati sul difetto di giurisdizione contabile, sul ne bis in idem, sul difetto di prova e sulla quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello respinge il gravame e conferma integralmente la pronuncia di primo grado. Quanto alla giurisdizione, il Collegio esclude che la vicenda riguardi la responsabilità contabile, che presuppone la qualifica di agente contabile, e la inquadra nella responsabilità amministrativa, ricostruendo rapporto d’impiego, condotta antigiuridica, nesso causale ed elemento soggettivo. La giurisdizione contabile sussiste per tutti i pubblici dipendenti, dovendo rispondere anche della violazione dei doveri strumentali, quale il dovere di chiedere l’autorizzazione agli incarichi extralavorativi.
L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 vieta gli incarichi retribuiti non autorizzati e impone il versamento del compenso nel bilancio dell’amministrazione. Il successivo comma 7-bis qualifica l’omissione del versamento come autonoma ipotesi di responsabilità erariale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite n. 26/2019/QM. Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite civili (ord. n. 17124/2019, n. 7737/2020, n. 4114/2022), la Corte conferma che l’azione rimane attratta alla giurisdizione contabile anche per fatti anteriori all’introduzione del comma 7-bis.
Il motivo sulla prova del dolo è infondato: la previsione dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020, che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, ha natura sostanziale e non retroattiva, applicandosi ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, mentre la vicenda risale a periodo precedente. Sul ne bis in idem, la Corte rileva l’autonomia dei procedimenti penale, disciplinare e contabile, richiamando la giurisprudenza Corte EDU, Rigolio, del 13.05.2014, che colloca la responsabilità amministrativa nell’archetipo della responsabilità patrimoniale a funzione risarcitorio-recuperatoria, priva di natura sanzionatoria.
Quanto alla sentenza di patteggiamento, l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. la rende inefficace quanto al giudicato e alla valenza probatoria nei giudizi contabili, ma resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, purché grave, preciso e concordante. La Corte reputa provate entrambe le voci di danno: il mancato riversamento dei compensi, quantificato prudentemente moltiplicando l’importo più basso accertato per il numero delle relazioni medico-legali rinvenute, e il danno da lesione del sinallagma, desumibile da indici presuntivi ai sensi di SSRR n. 1/2025/QM/PROC. La condotta, connotata da abitualità e professionalità, è dolosa, con esclusione del potere riduttivo. Il danno all’immagine, infine, è configurabile anche senza clamor fori, che incide solo sulla quantificazione.
Nota della Redazione
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