Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio con pagamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 1 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, l’art. 130 c.g.c. consente al convenuto di chiedere che il giudizio sia definito con il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento del danno contestato, sempre che manchi un doloso arricchimento, l’istanza sia tempestiva e il pubblico ministero esprima parere favorevole nella misura accettata. Il Collegio, accolta l’istanza, determina l’importo con decreto tenendo conto della gravità della condotta, dell’entità del danno e della congruità della somma proposta. Una volta emesso il decreto, il giudizio si definisce con il tempestivo e regolare versamento della somma, che il Collegio verifica ai soli fini dell’adempimento, senza ulteriore sindacato nel merito.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto alcuni soggetti chiedendo la condanna al pagamento, in favore della struttura sanitaria, di una somma complessiva a titolo di danno erariale, da ripartirsi in quote uguali tra i convenuti.
Alcuni convenuti hanno proposto istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato, offrendo il pagamento della metà della rispettiva quota; il solo convenuto che aveva proposto una percentuale inferiore ha visto comunque accolte le proprie ragioni. La posizione di un ulteriore convenuto è stata stralciata. La questione giunge davanti al giudice contabile per la verifica dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 130, comma 1, c.g.c. e ricostruisce i presupposti dell’istanza: assenza di doloso arricchimento, tempestività della domanda e parere favorevole della Procura erariale nella misura accettata dai convenuti.
Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Collegio aveva accolto l’istanza e ritenuto eque le somme offerte, in quanto congrue in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza, determinandone l’importo con decreto.
In questa sede il Collegio chiarisce di dover esclusivamente accertare l’avvenuto adempimento di quanto prescritto con il decreto, senza tornare sul merito della pretesa risarcitoria.
Dalla documentazione in atti risulta il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto presidenziale da parte di ciascuno dei convenuti. Il Collegio valorizza le distinte di bonifico e le relative reversali emesse dalla struttura sanitaria.
Quanto a un pagamento per cui i documenti non evidenziavano nell’interesse di chi fosse stato eseguito, il Collegio osserva che la circostanza non è stata contestata dalla Procura e risulta certamente riferibile alla convenuta per esclusione. Gli atti attestano dunque l’avvenuto pagamento delle somme a beneficio dell’azienda sanitaria e, per i convenuti indicati, il giudizio è definito mediante il rito abbreviato. La posizione dell’altro convenuto resta stralciata non avendo egli chiesto l’applicazione del rito. Le spese di giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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