Economie Pnrr a lump sum: entrate libere non ricorrenti e canoni cloud (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 116 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse riconosciute a titolo di lump sum per il finanziamento di interventi Pnrr costituiscono, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall’ente locale soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinate a confluire nella quota libera dell’avanzo se non impegnate al termine dell’esercizio. Il riconoscimento definitivo del finanziamento da parte dell’amministrazione titolare fa venir meno l’originario vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di rettificare in diminuzione l’accertamento dell’entrata vincolata e di accertare come libera la parte eccedente. L’ente locale può quindi destinarle discrezionalmente, tenendo conto delle indicazioni della direttiva del Dipartimento per la transizione digitale, che, adottata in virtù di generali poteri di coordinamento e formulata in termini di mero suggerimento, non integra un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili e può essere motivatamente disattesa. Le risorse Pnrr destinate al pagamento dei canoni dei servizi cloud, classificabili tra le entrate correnti, possono coprire i canoni degli esercizi futuri mediante impegno pluriennale con imputazione agli esercizi di esigibilità e conseguente formazione di Fondo pluriennale vincolato di parte corrente; è tuttavia opportuno che l’ente individui quanto prima fonti alternative di copertura per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.
Il Fatto
Il Comune di Granozzo con Monticello ha formulato, con nota del 13 agosto 2025 pervenuta alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte il successivo 20 agosto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sottoscritta dal sindaco.
La richiesta riguarda l’utilizzo e la gestione contabile delle economie di spesa risultanti al termine della realizzazione di progetti Pnrr della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4, finanziati in modalità lump sum. Il Comune chiede se tali economie siano risorse libere, destinate all’avanzo libero, o conservino il vincolo originario con confluenza nell’avanzo vincolato; in subordine, quale sia la corretta procedura di riutilizzo in corso di esercizio; e se le economie della misura 1.2 “cloud” possano coprire i canoni di esercizi futuri mediante impegno pluriennale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene i quesiti ammissibili sia sotto il profilo soggettivo, provenendo l’istanza da un comune e risultando sottoscritta dal sindaco e trasmessa tramite il C.A.L., sia sotto il profilo oggettivo, vertendo la richiesta sulla natura vincolata delle entrate e sulla loro gestione contabile, materia di contabilità pubblica, e risultando formulata in termini generali, con esclusione di valutazioni su casi concreti.
In premessa il Collegio richiama i principi contabili applicabili: il principio dell’unità del bilancio, per cui il complesso delle entrate finanzia il complesso delle spese; la necessità di una disposizione normativa di rango primario per vincolare un’entrata a specifiche spese; la destinazione delle entrate in conto capitale al solo finanziamento di spese di investimento; e la regola per cui le entrate non ricorrenti non possono coprire spese di natura ricorrente.
Il finanziamento a lump sum, previsto dall’art. 10, comma 4, d.l. n. 121/2021 e dagli artt. 52 ss. del Regolamento (UE) 2021/1060, costituisce un’eccezione: l’importo è dovuto per intero al soggetto attuatore al raggiungimento dell’obiettivo, indipendentemente dalla spesa sostenuta, senza erogazioni anticipate. Ne derivano due conseguenze contabili: l’assenza di vincolo di cassa e la perdita del vincolo di destinazione, per la parte eccedente la spesa, una volta conseguito l’obiettivo. Se l’accertamento è avvenuto al momento dell’assegnazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, d.l. n. 77/2021, occorre rettificare in diminuzione l’entrata vincolata e accertare come libera la parte eccedente, ferma restando la natura non ricorrente ed eventualmente in conto capitale delle somme.
Quanto alla direttiva del Dipartimento per la transizione digitale, la Sezione esclude che le sue indicazioni integrino un vincolo di destinazione, essendo espresse in termini di mero suggerimento e adottate in virtù di generali poteri di coordinamento. L’ente può disattenderle, ma deve motivare le proprie scelte secondo ragionevolezza e trasparenza.
Il secondo quesito è assorbito. Il Collegio precisa comunque che non è necessario attendere la fine dell’esercizio: operano gli ordinari istituti di flessibilità, con variazioni di bilancio o di PEG entro il 30 novembre, secondo le competenze del consiglio, della giunta o del responsabile finanziario. Le speciali modalità di variazione previste per il Pnrr non si applicano, riferendosi a nuove o maggiori entrate e alla natura vincolata delle risorse. In mancanza di variazione, le somme confluiscono nella quota libera del risultato; se l’ente ha impresso un nuovo vincolo, nella quota vincolata ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lettera d), TUEL.
Sul terzo quesito, le economie sui canoni cloud possono certamente coprire i canoni di esercizi futuri, senza attendere la confluenza nel risultato. Essendo i canoni previsti da contratti pluriennali già stipulati, è possibile l’impegno pluriennale con imputazione agli esercizi di esigibilità e formazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Trattandosi di spese ricorrenti, l’ente deve però individuare quanto prima fonti alternative di copertura per il periodo successivo all’esaurimento delle risorse Pnrr.
Nota della Redazione
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