Art. 456 c.c. Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Se il chiamato rinunzia all’eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima,…
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti…
L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.
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