Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.
L’art. 463-bis c.c. introduce una misura cautelare: chi è indagato per l’omicidio volontario o tentato di determinati familiari resta temporaneamente sospeso dalla successione, in attesa dell’esito del procedimento penale. Prima di questa norma, il presunto responsabile poteva nel frattempo acquisire l’eredità, salvo poi doverla restituire — con tutte le complicazioni pratiche del caso — se successivamente dichiarato indegno. La norma trova applicazione ogni volta che un successibile risulti indagato per un fatto di sangue commesso ai danni di determinati congiunti del defunto.
Cosa prevede l’articolo 463-bis c.c.
Con la riforma intervenuta con la L. n. 206/2021 e i decreti legislativi attuativi, è stato introdotto l’art. 463-bis c.c., che prevede una misura cautelare ante causam (cioè prima che si radichi un giudizio civile): la sospensione della delazione nei confronti del soggetto indagato o imputato.
Il primo comma sospende dalla successione il coniuge — anche legalmente separato — e la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c. In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento), il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’art. 463 c.c.
Il secondo comma estende la stessa disciplina ai casi in cui la persona sia indagata per l’omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella: la misura non riguarda quindi solo il rapporto di coniugio o unione civile, ma copre anche i successibili nella propria linea familiare.
Il terzo comma pone un obbligo di coordinamento: il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione.
La norma prevede espressamente che, in caso di sospensione, si faccia luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., con conseguente collegamento diretto tra sospensione del successibile e gestione dell’eredità giacente o comunque della posizione ereditaria non immediatamente attribuibile (Trib. Teramo 1035/2024).
Applicazione pratica
La sospensione come fase anticipatoria dell’esclusione
La sospensione è destinata a cessare in caso di archiviazione o proscioglimento definitivo, mentre in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’art. 463 c.c.: la sospensione opera dunque come fase anticipatoria rispetto alla successiva esclusione per indegnità (App. Catania 164/2025; Trib. Genova 1124/2025). In altre parole, non è una sanzione definitiva, ma uno stato di attesa che si risolve nell’uno o nell’altro senso a seconda dell’esito del procedimento penale.
Chi gestisce l’eredità durante la sospensione
Durante la sospensione, l’eredità non resta priva di tutela: viene nominato un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., che ne gestisce la posizione fino alla conclusione del procedimento penale, in un meccanismo del tutto analogo a quello dell’eredità giacente.
Un meccanismo che dipende dalla comunicazione del pubblico ministero
La sospensione opera concretamente solo se il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione viene informato, tramite la comunicazione del pubblico ministero, dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato. È un meccanismo di coordinamento tra procura e giudice civile che richiede diligenza operativa: senza comunicazione tempestiva, la sospensione rischia di non attivarsi in tempo utile a bloccare gli effetti della delazione.
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
Collegamento tra sospensione e nomina del curatore
Problema: chi gestisce l’eredità durante la sospensione del successibile indagato. Principio: si nomina un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., collegando la sospensione alla disciplina dell’eredità giacente (Trib. Teramo 1035/2024). Conseguenza pratica: la sospensione non lascia l’eredità priva di gestione, ma la affida a un soggetto terzo fino all’esito del procedimento penale.
La sospensione come fase anticipatoria dell’esclusione per indegnità
Problema: cosa accade alla posizione del sospettato alla conclusione del procedimento penale. Principio: archiviazione o proscioglimento fanno cessare la sospensione; condanna o patteggiamento portano all’esclusione per indegnità ex art. 463 c.c. (App. Catania 164/2025; Trib. Genova 1124/2025). Conseguenza pratica: l’esito penale determina in modo automatico la sorte della posizione successoria del sospettato, senza bisogno di un separato giudizio di indegnità in caso di condanna.
Errori frequenti
Pensare che la sospensione equivalga già a un’esclusione definitiva dalla successione. Non lo è: è una misura cautelare temporanea, legata all’esito del procedimento penale.
Credere che la misura si applichi a qualsiasi reato commesso contro il defunto. Riguarda solo l’omicidio volontario o tentato, e solo nei confronti di specifiche persone: coniuge o parte dell’unione civile, genitori, fratelli o sorelle.
Trascurare l’obbligo di comunicazione del pubblico ministero, che è il meccanismo che attiva concretamente la sospensione presso il tribunale competente.
Confondere la sospensione con l’indegnità ex art. 463 c.c. Sono fasi diverse, collegate ma distinte: la prima è cautelare e provvisoria, la seconda richiede una sentenza costitutiva successiva alla condanna.
Art. 528 c.c. — Eredità giacente e nomina del curatore
Art. 444 c.p.p. — Applicazione della pena su richiesta delle parti
Quando questa norma può creare problemi concreti
La sospensione dalla successione interviene in situazioni già drammatiche, spesso ancora nella fase iniziale delle indagini: un familiare indagato per un fatto di sangue, un’eredità che resta bloccata in attesa dell’esito penale, un curatore che deve gestire beni senza sapere per quanto tempo. Prima di procedere con qualsiasi atto sulla successione in questi casi, è essenziale verificare se la comunicazione del pubblico ministero sia già pervenuta al tribunale competente e quale sia lo stato del procedimento penale collegato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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