Licenziamento degli autoferrotranvieri: non ogni violazione dell’art. 53 R.D. 148/1931 comporta la nullità (Cass. 1157/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 1157 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 13280/2025) — Presidente Antonio Manna, Relatore Fabrizio Amendola.
Il principio di diritto
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, non ogni inosservanza delle previsioni dell’art. 53 dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 sul procedimento disciplinare determina la nullità del licenziamento. La nullità per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.), con le tutele reintegratorie, € riservata alle violazioni di disposizioni dotate di effettiva caratura imperativa, poste a presidio di valori fondamentali — come l’attribuzione del potere disciplinare al Consiglio di disciplina, organo terzo, in caso di opzione del lavoratore. La mera omissione della relazione scritta prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 53, quando il Direttore abbia proceduto sulla base di accertamenti direttamente effettuati e il diritto di difesa sia stato assicurato dal contraddittorio, non costituisce condizione legale di validità della destituzione e non ne determina la nullità.
Il fatto
Un lavoratore autoferrotranviere, licenziato il 28 aprile 2017 per condotte extralavorative (reati di usura ed estorsione), impugnò il recesso deducendone la tardività, l’insussistenza dei fatti e la sproporzione. Il Tribunale di Bari rigettò l’impugnativa e la Corte d’appello di Bari confermò, respingendo anche l’eccezione di nullità per violazione dell’art. 53 R.D. n. 148/1931 (omessa relazione scritta): da un lato tardiva, perché sollevata solo in note conclusionali e non rilevabile d’ufficio; dall’altro infondata nel merito, poiché la relazione € prevista solo quando il Direttore deleghi le indagini a funzionari, mentre nel caso la contestazione promanava direttamente dal Direttore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento o la rimessione alle Sezioni Unite.
La motivazione
La sentenza impugnata poggia su due rationes decidendi autonome — la tardività dell’eccezione e la sua infondatezza nel merito —, ciascuna sufficiente a sorreggerla; perché la decisione sia cassata occorre che tutte le rationes siano censurate e risultino fondate (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019). La Corte esamina il secondo motivo, logicamente pregiudiziale, e lo ritiene infondato.
Ricostruito l’orientamento sulla natura del vizio da violazione della procedura disciplinare (Cass., Sez. Un., n. 4844/1994; n. 30985/2017; n. 12568/2018; n. 5542/2023) e la disciplina speciale, di matrice pubblicistica, del rapporto degli autoferrotranvieri, la Corte distingue: la nullità — di protezione, ex art. 1418 c.c. — € riservata alle violazioni di norme di effettiva caratura imperativa, come l’attribuzione del potere disciplinare al Consiglio di disciplina, organo terzo, in caso di opzione del lavoratore. La mera omissione della relazione ex art. 53, commi 2 e 3, quando il Direttore ha svolto direttamente gli accertamenti e la garanzia difensiva € stata assicurata dal contraddittorio successivo alla contestazione, attiene a una fase endoprocedimentale interna e non integra una condizione legale di validità. L’interpretazione restrittiva € confermata dall’evoluzione del pubblico impiego privatizzato (art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001; Cass. n. 33619/2022) e da Corte cost. n. 22/2024, ed evita di attribuire agli autoferrotranvieri un’area di privilegio priva di fondamento.
Resistendo la ratio di merito, resta assorbito il primo motivo e superata l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro del settore autoferrotranviario, la decisione circoscrive i vizi procedurali capaci di travolgere il licenziamento: solo la violazione di regole a effettiva caratura imperativa — in primo luogo la competenza del Consiglio di disciplina come organo terzo — determina nullità e reintegra. Le irregolarità meramente formali, come l’omessa relazione interna quando il diritto di difesa sia stato comunque garantito, non bastano. Per il lavoratore, occorre dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto alle garanzie difensive, non una mera inosservanza formale. La pronuncia allinea il regime speciale degli autoferrotranvieri a quello del pubblico impiego contrattualizzato.
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