Autonoma valutazione della cautela e nullità del titolo genetico (Cass. pen. Sez. VI n. 12761 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, impone al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, anche mediante richiamo ad altri atti del procedimento, per ciascuna contestazione e per ogni posizione. Tale valutazione non opera in generale, ma rispetto al singolo destinatario della misura e ai singoli reati contestati. Il Tribunale del riesame non può riformare il provvedimento affetto da motivazione radicalmente assente o meramente apparente, poiché l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. gli attribuisce il potere di annullare l’ordinanza priva della prescritta autonoma valutazione. La nullità del titolo genetico travolge, di conseguenza, anche l’ordinanza che lo abbia confermato.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. L’indagato avrebbe fatto parte di un sottogruppo di un più ampio sodalizio criminale, coadiuvando nella gestione dell’attività di spaccio.

Contro l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Tra questi, il secondo censurava la mancata autonoma valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari da parte del Giudice per le indagini preliminari, nonché la risposta solo formale del Tribunale sulla questione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 18954 del 31.03.2016, secondo cui il legislatore del 2015 ha inteso sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento delle tesi dell’Ufficio richiedente, rendendo effettivo il controllo giurisdizionale. Il tratto innovativo della riforma risiede nella modifica dei poteri attribuiti al tribunale del riesame dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: questi può annullare l’ordinanza priva di autonoma valutazione, mentre permane il potere di correggere le motivazioni insufficienti o contraddittorie. La riforma sottrae al riesame solo la sanatoria delle carenze più gravi, come la motivazione radicalmente assente o meramente apparente.

La Corte ha poi richiamato la Sez. III n. 28979 dell’11.05.2016, secondo cui l’autonoma valutazione è osservata quando il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolge un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza formule stereotipate. In presenza di posizioni analoghe è ammessa una valutazione cumulativa, purché dal contesto emerga la ragione giustificativa della misura. Ha aggiunto, sulla scorta della Sez. VI n. 13864 del 16.03.2017, che non rileva l’analisi strutturale delle proposizioni o la lunghezza dei periodi, ma la esplicitazione dei criteri adottati dal giudice della cautela.

Nel caso concreto, la valutazione del Giudice per le indagini preliminari sui gravi indizi era compiuta in poche righe, testualmente riproduttive della richiesta cautelare. Su tale questione il Tribunale del riesame è rimasto silente, limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali senza spiegare quale fosse la valutazione autonoma riferita alla posizione specifica dell’imputato. La risposta del Tribunale, secondo cui la valutazione sarebbe stata autonoma perché il primo giudice aveva in generale disposto misure diverse da quelle richieste, non è calibrata sul singolo destinatario e sui singoli reati.

Analoga conclusione vale per le esigenze cautelari, valutate in un unico breve tratto motivazionale insieme a decine di coindagati, senza distinzione alcuna. Il Tribunale è risultato del tutto silente sul punto. Ne consegue la nullità dell’ordinanza del G.i.p. del 17.04.2024 quanto alla posizione del ricorrente, annullata senza rinvio unitamente a quella impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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