Sequestro informatico onnicomprensivo e obbligo di motivazione sul fumus (Cass. pen. Sez. VI n. 12762 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale non può limitarsi alla astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in concreto, indicando in modo analitico i risultati delle indagini e la concreta possibilità che gli elementi acquisiti integrino gli estremi del delitto ipotizzato. Il sequestro esteso e onnicomprensivo di dispositivi informatici è ammissibile, ma il decreto del pubblico ministero deve esplicitare le ragioni che lo giustificano, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato, la eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi della selezione, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. In difetto, la misura assume valenza meramente esplorativa e la motivazione è apparente, con conseguente violazione di legge e annullamento dell’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente, persona sottoposta a indagini nella qualità di amministratore di fatto di una società, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in sede di riesame, aveva annullato il sequestro probatorio limitatamente a una somma di denaro e confermato nel resto il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero. Il provvedimento aveva riguardato telefoni cellulari, personal computer, dispositivi di memorizzazione e documentazione cartacea, in danno del ricorrente e della società.

Si procede per i reati di cui agli artt. 318, 319, 326 e 353 cod. pen., ipotizzati in relazione a tre vicende relative ad affidamenti di lavori pubblici, con condotte collocate tra il 2020 e il 2024. La polizia giudiziaria era stata autorizzata a eseguire copia forense del contenuto dei dispositivi, operazione risultata di difficile esecuzione e sospesa. Il ricorrente deduce la carenza del fumus delicti, l’apparenza della motivazione sulla finalità probatoria e sulla proporzionalità, e l’indebito accesso alla messaggistica.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie tutti i motivi. Muove dal principio, qualificato come ius receptum, secondo cui il Tribunale del riesame verifica l’astratta configurabilità del reato non nella prospettiva di un giudizio di merito, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini (Sez. 3 n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino). Richiama, inoltre, il principio per cui il giudice deve accertare concreti e persuasivi elementi indiziari di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur senza il rigore dell’art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, Balint).

Il Tribunale aveva richiamato la risalente S.U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi e aveva ritenuto il fumus sulla base dei rapporti del ricorrente con soggetti in ruoli direttivi presso la stazione appaltante e della condotta di avere influito su aggiudicazione ed esecuzione degli appalti. Di quella regola, però, non ha fatto corretta applicazione: ha omesso di esporre in modo analitico i risultati delle indagini e la concreta possibilità che gli elementi disponibili integrassero gli estremi dei delitti.

Nessun elemento indicativo di un accordo corruttivo è emerso, né sono stati indicati elementi sintomatici della illegittimità degli atti di affidamento. Il riferimento alla selezione del materiale informatico resta un criterio vago, inidoneo alla funzione di garanzia. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni del sequestro esteso, le informazioni cercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi (Sez. 6 n. 17312 del 15/02/2024, Corsico).

La Corte ribadisce che la strumentalità della cosa rispetto al reato assolve a una funzione selettiva e va letta secondo i canoni di adeguatezza e proporzionalità: un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, vertendo solo sulle cose davvero pertinenti. Il canone di proporzione impone di motivare perché è impossibile conseguire il medesimo risultato con strumenti meno invasivi (Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli).

Quanto alla messaggistica, il decreto aveva fatto coerente applicazione dei principi della sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, autorizzando l’ispezione e l’estrazione di copia dei messaggi già inviati o letti. Tuttavia, in carenza di criteri idonei a selezionare il contenuto da duplicare, la polizia giudiziaria non ha potuto procedervi, eseguendo il mero sequestro dei dispositivi. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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