Continuazione in executio: onere probatorio e insindacabilità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 8450 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in fase esecutiva, il giudice dell’esecuzione che neghi l’unicità del disegno criminoso deve dare conto degli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: vicinanza cronologica tra i fatti, causale, condizioni di tempo e di luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni. Il provvedimento che neghi la continuazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione risulti apodittica o manifestamente illogica, non essendo sufficiente la sola omogeneità dei reati se commessi in luoghi diversi e a notevole distanza di tempo. L’esito è l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza del 09.07.2024, con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a diversi titoli esecutivi.
L’istanza riguardava quattro sentenze di condanna. Due di esse erano già tra loro riunite dal vincolo della continuazione e provenivano dal Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Biella; le altre due, anch’esse già tra loro riunite, erano pronunciate dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio e dal Tribunale di Milano. Secondo il ricorrente, i reati oggetto di tutti i titoli dovevano essere ricondotti ad un unico disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso. La Corte richiama la nozione consolidata: la continuazione ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Dalla lettura delle sentenze di merito emergeva che i reati già riuniti dal vincolo della continuazione nel primo gruppo e quelli parimenti riuniti nel secondo gruppo non presentavano elementi idonei a sostenere che il condannato, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse preventivato di commettere anche tutti gli ulteriori reati indicati dalla difesa.
In particolare, i reati ritenuti omogenei tra loro erano stati commessi in luoghi differenti — Piemonte e Lombardia — e a distanza di tempo. Non ricorrevano, pertanto, gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni.
La Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti principi. Il ricorso è dunque inammissibile.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato