Autoriciclaggio: acquisto di auto di lusso non è godimento personale (Cass. pen. Sez. II n. 11704 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio, la causa di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, quarto comma, cod. pen. è integrata soltanto quando l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto, senza compiere su di essi alcuna operazione idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. L’impiego di ingenti somme di provenienza illecita in un’attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa — come l’acquisto di un’autovettura di lusso inserito nell’attività svolta stabilmente dall’agente — integra la fattispecie incriminatrice, poiché inquina il circuito economico legale e ostacola l’individuazione della provenienza della provvista. La non punibilità resta circoscritta all’utilizzo del profitto per ragioni strettamente contingenti, senza immissione nel mercato.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello del pubblico ministero, ha riconosciuto la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio e applicato all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. In primo grado il GIP aveva invece respinto la richiesta cautelare, ritenendo che l’acquisto di un’autovettura, sia pure di lusso, non rientrasse tra le attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative richiamate dalla norma.

All’indagato si contesta di avere impiegato la somma di 300.000 euro, provento di due truffe consumate in danno di due persone offese cui aveva promesso l’acquisto di vetture di lusso, per comprare un’autovettura sportiva di elevato valore. Il Tribunale ha ricostruito l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia e ha ritenuto che l’acquisto si inserisca nell’attività svolta professionalmente dall’indagato, integrando il fumus della condotta contestata. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125 e 310 cod. proc. pen. in relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen., con censure sulla contraddittorietà della motivazione, sul travisamento della prova e sull’omessa risposta ai rilievi difensivi.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ricostruisce l’ambito applicativo della clausola di non punibilità muovendo dal tenore letterale dell’art. 648-ter.1, quarto comma, cod. pen., che esclude la punibilità di chi, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti», destini il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal reato presupposto alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il fondamento dell’esimente risiede nel divieto di bis in idem sostanziale: si è inteso evitare che il medesimo soggetto venga punito due volte per un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo.

La Corte chiarisce però che la clausola va circoscritta alle sole situazioni in cui il denaro o i beni non siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ma siano direttamente utilizzati senza il compimento di un’attività concretamente di ostacolo all’identificazione della loro provenienza delittuosa. La chiave di lettura è il bene giuridico tutelato: l’ordine pubblico economico, che la legge n. 186 del 2014 ha inteso proteggere impedendo che il mercato sia inquinato dalla libera circolazione di capitali illeciti.

In caso di mera utilizzazione o godimento personale non si verifica quella contaminazione dell’ordine economico legale che la norma vuole scongiurare. Il Collegio richiama le precedenti pronunce della stessa Sezione secondo cui la non punibilità è integrata soltanto quando l’agente utilizzi o goda dei beni in modo diretto e senza operazioni di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa (Sez. II n. 13795 del 07.03.2019, Rv. 275528). Lo spostamento o l’impiego di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità, anche se finalizzato a meglio godere del denaro o a far fronte a spese personali, perché tali situazioni incidono in modo decisivo sull’economia legale.

La non punibilità va pertanto limitata all’utilizzo del profitto per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando, per la pluralità degli acquisti e dei trasferimenti, si manifesti un’evidente attività di trasformazione del denaro con intento speculativo ed effetto decettivo. Nel caso concreto l’indagato ha impiegato gli ingenti proventi di due truffe per comprare un’autovettura di lusso, condotta che si inserisce nell’attività economica stabilmente esercitata e che inquina il circuito legale ostacolando l’individuazione della provenienza della provvista. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *