Confisca per equivalente e sequestro dei beni del dominus di fatto (Cass. pen. Sez. II n. 11705 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la natura sanzionatoria della confisca impone che i beni attinti appartengano al soggetto responsabile dell’illecito e non a chi non abbia partecipato alla sua commissione. La qualità di socio unico e di amministratore di fatto, accertata senza soluzione di continuità, legittima il vincolo sui beni personali del dominus che abbia concorso alla realizzazione della frode, a prescindere dalle date di emissione delle singole fatture e dall’entità dei leciti emolumenti percepiti. Nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il profitto ingiusto si consegue già con la creazione del credito d’imposta fittizio mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in relazione ai reati di concorso in truffa e tentata truffa aggravata. Si addebitava all’indagato, quale legale rappresentante e socio unico di una società, di essersi procurato, in concorso con altro soggetto, un ingiusto profitto consistente nella monetizzazione di crediti d’imposta generati attraverso fatture per lavori di rifacimento di facciate mai deliberati né eseguiti.

Il sequestro aveva interessato, come vincolo diretto nei confronti della società, il credito d’imposta di cui essa era titolare, e, come sequestro per equivalente nei confronti dell’indagato, quote societarie, veicoli e un immobile. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei parametri di adeguatezza e proporzionalità e l’estraneità dell’indagato ai fatti, per essere egli dimessosi dalla carica prima della consumazione delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. Sul primo profilo ha osservato che il ricorrente parametrava la proporzionalità del vincolo al valore dei leciti emolumenti percepiti quale amministratore, e non all’importo del vantaggio illecito conseguito: raffronto del tutto inconferente, poiché i redditi leciti risultano di gran lunga inferiori ai profitti illeciti attribuiti all’indagato.

Ha aggiunto che la difesa non aveva contestato in sede di riesame la determinazione e la quantificazione del profitto confiscabile, con la conseguenza che tali censure non potevano essere proposte per la prima volta in sede di legittimità.

Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente esige che i beni appartengano al soggetto responsabile dell’illecito. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce di esercitare il potere ablatorio, e il prodromico potere cautelare, verso chi non ha partecipato alla commissione dell’illecito.

Nel caso concreto, tuttavia, l’indagato era stato amministratore legale dalla costituzione della società sino alle dimissioni rassegnate nel giugno 2021 ed era stato nuovamente nominato nel marzo 2022. Nel periodo intermedio aveva partecipato a sopraluoghi nei condomini coinvolti e a una riunione di assemblea condominiale, mentre alcune fatture di rilevante importo erano state emesse proprio nel breve arco temporale delle dimissioni. Il Tribunale ha quindi desunto indizi adeguati alla fase cautelare circa il ruolo di dominus di fatto della società, senza soluzione di continuità, e la fruizione di proventi illeciti superiori agli emolumenti.

La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei crediti cosiddetti “superbonus”, la truffa aggravata si consuma già con la creazione del credito fittizio tramite l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi, indicando il precedente Sez. II n. 45868 del 17.10.2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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