Sequestro finalizzato a confisca allargata e onere di allegazione dell’indagato (Cass. pen. Sez. II n. 11702 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., l’accertata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio determina una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, superabile dall’interessato solo con specifiche e verificate allegazioni sulla legittima provenienza del bene. Il principio di ragionevolezza temporale, elaborato dalla Corte costituzionale n. 33 del 2018, impone di escludere che i beni siano stati acquisiti in epoca talmente lontana dal reato-spia da rendere irragionevole la presunzione, ma non esonera l’indagato dall’onere di allegare elementi fattuali concreti, in forza del principio di vicinanza della prova. In sede cautelare reale non è richiesta una preventiva sentenza di condanna, potendo la misura essere disposta anche quando la fattispecie sia astrattamente riconducibile alla normativa antimafia.

Il Fatto

Un indagato per usura proponeva appello cautelare avverso l’ordinanza con cui il Tribunale collegiale aveva rigettato l’istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo con decreto del G.I.P., misura finalizzata alla confisca allargata. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello, confermando il vincolo reale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’erronea applicazione delle norme sul sequestro preventivo anziché della disciplina antimafia, la sussistenza del fumus commissi delicti nonostante dichiarazioni a discarico della persona offesa, il difetto di motivazione sul periculum in mora, la sproporzione tra valore dei beni e redditi familiari e la violazione del principio di ragionevolezza temporale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito la consolidata giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro, ammissibile solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice.

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente è indagato per usura, reato espressamente ricompreso tra le fattispecie che consentono il sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della confisca allargata. La circostanza che in astratto si sarebbe potuto procedere anche in forza del d.lgs. n. 159/2011 non impedisce di applicare la confisca allargata ove ne sussistano le condizioni. Né rileva che la confisca presupponga una sentenza di condanna, poiché oggetto del ricorso è il provvedimento cautelare reale e non la confisca.

Il secondo motivo è stato dichiarato generico, non essendo state riportate nel ricorso le dichiarazioni della persona offesa, solo genericamente menzionate.

Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, superabile dall’interessato con specifiche allegazioni. Nel caso di specie il provvedimento impugnato aveva specificamente motivato, evidenziando la notevole sproporzione e la totale assenza di giustificazioni sulla legittima provenienza dei beni.

Quanto alla ragionevolezza temporale, la Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 33 del 2018 e la giurisprudenza di legittimità, ma ha precisato che, sebbene sia compito della pubblica accusa provare i presupposti della confisca allargata, sussiste un onere di allegazione a carico dell’indagato, in forza del principio di vicinanza della prova. Tale onere è tanto più evidente nel caso di specie, ove il sequestro era stato disposto oltre tre anni prima dell’atto di appello cautelare, senza che la difesa avesse allegato alcun elemento specifico.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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