Autoriciclaggio e reato presupposto individuato nella sola tipologia (Cass. pen. Sez. II n. 26057 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato — artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. — è necessario che il reato presupposto, quale elemento costitutivo della fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, non essendone richiesta la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e prima che il relativo procedimento sia iniziato: ai fini del dolo specifico elusivo occorre e basta che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di quel procedimento. Ne deriva che non è contraddittoria l’ordinanza che, da un lato, escluda la provenienza illecita della somma impiegata per l’acquisto di un bene e, dall’altro, ravvisi la finalità elusiva nell’intestazione fittizia del bene medesimo, potendo l’incriminazione riguardare anche beni non provenienti da delitto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani applica al ricorrente la custodia cautelare in carcere per una pluralità di reati, tra cui l’autoriciclaggio (capo 15), il trasferimento fraudolento di valori (capo 16) e ulteriori addebiti. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, annulla l’ordinanza quanto al reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. contestato al capo 16 e ai delitti dei capi 17 e 20, confermando il titolo cautelare per l’illecito del capo 15, riqualificato in autoriciclaggio, e per il trasferimento fraudolento di valori del capo 16.

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza del riesame. Con il primo motivo contesta il giudizio di gravità indiziaria sull’autoriciclaggio, deducendo l’assenza di individuazione del reato presupposto e il travisamento della prova quanto alla sottostima del prezzo dell’auto. Con il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza del dolo specifico del trasferimento fraudolento, desunto dai trascorsi giudiziari e da una proposta di misura di prevenzione successiva all’operazione, e prospetta una contraddizione della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e affronta anzitutto la questione dell’individuazione del reato presupposto. Il Collegio ribadisce il principio, cui intende dare continuità, secondo cui nei reati contro il patrimonio che presuppongono altro reato è sufficiente che questo sia individuato quantomeno nella sua tipologia. Richiama sul punto Sezione 2, n. 26902 del 2022, Sezione 2, n. 6584 del 2021, Sezione 2, n. 46773 del 2021 e Sezione 2, n. 29689 del 2019. Il Tribunale del riesame ha valorizzato i colloqui in carcere con la moglie e le consegne di denaro contante da parte di soggetti indicati dagli inquirenti come coinvolti nello spaccio, da cui ha desunto, con la qualificata probabilità propria del giudizio cautelare, la provenienza della provvista dal traffico di stupefacenti.

Quanto al nesso pertinenziale tra proventi e acquisto del veicolo, la Corte esclude la dedotta illogicità. L’acquisto è avvenuto in epoca sostanzialmente coeva alle periodiche consegne di denaro; le captazioni successive danno conto di un traffico già in atto in tale epoca. La sottostima del prezzo, per ammissione della stessa donna, non è frutto di travisamento, ma di una operazione dissimulatoria dalla quale il Tribunale ha tratto, senza manifesta illogicità, che il prezzo reale era stato corrisposto in contanti con i guadagni illeciti.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la fittizia intestazione del motociclo alla società, l’effettiva titolarità in capo all’indagato e la finalità di sottrarre il bene a una possibile aggressione patrimoniale. Ricorda che il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. si configura anche per condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendo l’incriminazione diretta a evitare manovre di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione (Sez. 2 n. 171 del 2025, Sez. 2 n. 13448 del 2015, Sez. 5 n. 39837 del 2013). Non vi è dunque contraddizione nell’ordinanza.

La finalità elusiva è ricavata, a prescindere dalla condanna non definitiva per l’omicidio del 2022, dai numerosi precedenti penali e dal coinvolgimento in un procedimento del 2018, dai quali l’indagato poteva fondatamente presumere l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il delitto può essere commesso anche prima dell’inizio del procedimento di prevenzione (Sez. 5 n. 1886 del 2022, Sez. 2 n. 22954 del 2017). Segue il rigetto e la condanna alle spese processuali, con trasmissione di copia della decisione all’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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