Inammissibile il ricorso se i motivi non giungono alla PEC dell’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 31270 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di conservazione dell’impugnazione erroneamente qualificata, sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., consente di attribuire all’atto il corretto nomen iuris e di trasmetterlo al giudice competente, ma non elide i requisiti di ammissibilità propri del mezzo di impugnazione effettivamente esperibile. Avverso l’ordinanza di convalida del fermo il rimedio è il ricorso per cassazione di cui all’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., da depositare, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento, e non presso il tribunale del riesame. Il termine è quello generale di quindici giorni dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il rischio della mancata tempestiva trasmissione all’indirizzo PEC corretto grava sull’impugnante, non potendo i motivi tardivamente veicolati integrare l’atto originario tempestivo ma privo di censure specifiche.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 6 febbraio 2026, convalidava il fermo eseguito nei confronti dell’indagato e applicava la custodia cautelare in carcere per plurimi delitti di furto pluriaggravato, contestati in concorso con altri soggetti, commessi mediante deflagrazione degli sportelli bancomat con ordigni artigianali.
La difesa proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di Taranto, chiedendo l’annullamento del decreto di fermo e dell’ordinanza di convalida, nonché la riforma della misura. Con motivi aggiunti deduceva l’insussistenza del pericolo di fuga. Il Tribunale, con ordinanza del 16 aprile 2026, rilevava che l’impugnazione della convalida del fermo esulava dalla propria competenza e, riqualificatala ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, ne disponeva la trasmissione alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della vicenda procedurale, decisiva per l’esito. Il provvedimento sulla convalida del fermo e quello applicativo della misura cautelare, ancorché contestuali, sono autonomi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione. Il frazionamento operato dal Tribunale è conforme a tale principio, espresso da Sez. 6, n. 14885 del 26.02.2026.
Il rimedio corretto avverso l’ordinanza di convalida era dunque il ricorso per cassazione dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, esso doveva essere depositato presso l’ufficio che aveva emesso il provvedimento, cioè la PEC dedicata dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Taranto. Non trova applicazione la disciplina derogatoria dell’art. 87-bis, comma 6, dettata per il riesame e l’appello cautelare.
Quanto al termine, la Corte applica quello generale di quindici giorni dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamando Sez. U, n. 31312 del 26.06.2002. Poiché l’ordinanza era stata emessa e notificata il 6 febbraio 2026, il termine scadeva il 21 febbraio 2026. Entro tale data non risultano ritualmente pervenute censure specifiche all’ufficio competente: l’istanza del 10 febbraio era stata proposta davanti al Tribunale del riesame con riserva di motivi, e i motivi nuovi erano stati trasmessi il 17 febbraio a un indirizzo PEC non dedicato ai depositi, per poi essere depositati all’udienza camerale davanti al giudice incompetente.
Il principio di conservazione dell’impugnazione erroneamente qualificata (Sez. U, n. 45371 del 31.10.2001) non vale a sanare la carenza: esso presuppone il rispetto dei requisiti di ammissibilità del mezzo effettivamente esperibile. La Corte richiama Sez. U, n. 1626 del 24.09.2020, secondo cui il rischio della trasmissione tardiva all’ufficio competente grava sull’impugnante, e Sez. U, n. 6565 del 11.12.2025, che ha precisato il criterio per il deposito telematico. Il quadro è completato dal richiamo a Corte cost., sent. n. 77 del 2026: l’inammissibilità resta esclusa solo se l’atto, inviato a una PEC errata, sia inoltrato entro il termine dalla cancelleria ricevente a quella competente.
Nel caso concreto l’errata veicolazione non è stata rettificata entro il termine: i motivi non risultano trasmessi né presi in carico dalla PEC dedicata. Il ricorso, riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla sola richiesta di annullamento della convalida, è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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