Inammissibile la cassazione sul patteggiamento per motivi di dosimetria (Cass. pen. Sez. 1 n. 18186 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È, pertanto, inammissibile il motivo che deduce l’omessa motivazione in punto di dosimetria della pena, in assenza di una denunciata illegalità della pena concordata. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto deve essere condotta nei limiti del controllo di errore manifesto, configurabile solo quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti nei confronti di un imputato, ritenuta la continuazione con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile, determinando la pena complessiva in tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 15.333,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omessa motivazione del giudice in ordine alla congruità della pena patteggiata, con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e, con il secondo, la violazione di legge per l’omessa verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe stata meramente asserita dal giudice.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017 ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 448 cod. proc. pen., limitando la proponibilità dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento a specifiche e tassative ipotesi. Tale intervento normativo ha, quindi, ridefinito il perimetro del sindacato di legittimità, escludendo che possano essere dedotti motivi diversi da quelli espressamente previsti.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che la censura relativa all’omessa motivazione sulla dosimetria della pena non rientra tra i motivi consentiti, in quanto il controllo del giudice di legittimità è limitato alla sola verifica dell’illegalità della pena e non si estende a un sindacato di congruità. L’accordo intervenuto tra le parti, infatti, esonera il giudice da una motivazione analitica, essendo sufficiente che la sentenza contenga una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la verifica della congruità della pena ai limiti di cui all’art. 27 Cost..

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’obbligo del giudice di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto non implica che il ricorso per cassazione possa essere utilizzato per denunciare qualsiasi errore di diritto. Il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione adottata risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’erroneità della qualificazione era stata meramente asserita dal ricorrente, senza che emergesse alcun profilo di manifesta incongruenza. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 448 c.p.p.

Tutte le 665 sentenze sull'art. 448 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *