Autorizzazione paesaggistica per opere e decadenza del condono di competenza comunale (TAR Toscana n. 1591 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 per opere di consolidamento ancora da eseguire è correttamente instaurata, atteso che l’oggetto della richiesta riguarda lavori futuri e non interventi già realizzati, per i quali opera invece la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. La decadenza della concessione in sanatoria rilasciata a esito del condono edilizio non può essere accertata dalla Soprintendenza, spettando tale valutazione all’esclusiva competenza del Comune che l’ha emessa e ne ha disciplinato prescrizioni e proroghe; la relativa declaratoria è quindi viziata per incompetenza e per travisamento dei fatti. Ne consegue l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di annullamento in autotutela, fondato su tali note, che risulta altresì illegittimo per difetto dei presupposti e dell’istruttoria richiesti dall’art. 21-nonies l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 e per mancata comparazione degli interessi contrapposti.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di un manufatto pertinenziale realizzato sine titulo, ottenevano nel 2002 la concessione edilizia in sanatoria a esito di una domanda di condono, con la quale veniva imposta la realizzazione di opere di consolidamento dell’immobile, da completare entro il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica.
Le prescrizioni originarie venivano poi modificate dal Comune, che fissava al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per munirsi dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio relativi alle opere di consolidamento. Nell’ottobre 2019 i ricorrenti presentavano quindi istanza ex art. 146 d.lgs. 42/2004, ottenendo parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio. La Soprintendenza la dichiarava improcedibile, ritenendo le opere già eseguite e la concessione decaduta; il Comune rilasciava l’autorizzazione per silenzio-assenso, per poi annullarla in autotutela nel 2021 sulla base delle note soprintendentizie. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le note della Soprintendenza, esaminando i due argomenti su cui esse si fondano. Quanto al primo, il Tribunale rileva che l’oggetto della richiesta riguardava le opere di consolidamento, e dunque lavori ancora da eseguire, il cui iter andava correttamente ricondotto all’art. 146 d.lgs. 42/2004; la diversa procedura di sanatoria paesaggistica ex art. 167 presuppone invece interventi già realizzati.
Quanto al secondo profilo, la dichiarata decadenza della concessione in sanatoria è viziata sotto un duplice aspetto. In primo luogo per incompetenza: solo il Comune, che aveva emesso la concessione, ne aveva disciplinato gli effetti e ne aveva prorogato l’efficacia, avrebbe potuto dichiararne la decadenza, non la Soprintendenza, per di più in contrasto con l’opposto avviso dell’ente civico.
In secondo luogo, la concessione non poteva ritenersi decaduta: il termine del 31 dicembre 2019 doveva intendersi come data ultima per munirsi dei titoli abilitativi, mentre la realizzazione materiale dei lavori andava collocata nel tempo di efficacia di questi ultimi. Il comportamento concludente del Comune, che aveva istruito l’istanza e l’aveva trasmessa con proposta di accoglimento, conferma che al momento della trasmissione la concessione era pienamente efficace. Le note impugnate sono dunque annullate per travisamento dei fatti.
La medesima ragione determina l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di annullamento in autotutela, basato su tali note. Il Collegio aggiunge che l’atto è comunque illegittimo per difetto dei presupposti e dell’istruttoria richiesti dall’art. 21-nonies l. 241/1990 e per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, che ha precluso ogni partecipazione procedimentale ai ricorrenti, senza alcuna comparazione degli interessi contrapposti.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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