Il gratuito patrocinio è incompatibile con la nomina di più di un difensore (TAR Sardegna n. 570 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 91, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002 — che esclude dal gratuito patrocinio chi sia assistito da più di un difensore — costituisce principio generale applicabile a tutte le tipologie processuali, ivi compreso il processo amministrativo. La regola non è derogata dalla circostanza che i difensori esercitino in forma associata o societaria, ove la procura sia stata conferita personalmente a ciascuno di essi e in tali termini sia disposta l’ammissione al beneficio. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato determina l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore.
Il Fatto
La società ricorrente, incorsa in fallimento, aveva impugnato dinanzi al TAR la deliberazione di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale e gli atti regionali presupposti. Ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione, i suoi difensori — due avvocati — depositavano istanza di liquidazione della parcella per l’attività difensiva svolta.
Il Collegio, rilevata d’ufficio la questione, con ordinanza interlocutoria invitava i difensori a presentare difese sulla possibile inammissibilità dell’istanza, in quanto presentata congiuntamente da due professionisti a fronte del divieto di assistenza plurima previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto richiamato l’art. 80 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui chi è ammesso al patrocinio può nominare un solo difensore, scelto tra gli iscritti negli elenchi del distretto di Corte d’appello competente. Ha quindi valorizzato l’art. 91, comma 1, lett. b), T.U.S.G., che configura l’assistenza plurima come causa di esclusione dal beneficio. Pur essendo la norma testualmente riferita al processo penale, il Collegio ne ha affermato la portata generale, quale principio immanente all’istituto, richiamando sul punto la giurisprudenza della Cassazione civile.
Quanto alle argomentazioni difensive fondate sullo svolgimento in forma societaria della professione, il Collegio le ha ritenute non decisive. Ha richiamato il principio per cui gli aderenti a una società tra avvocati possono attribuirle la legittimazione a concludere contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti professionali, ma ha escluso che nella fattispecie ricorressero indici sintomatici di tale attribuzione: la procura era stata conferita personalmente ai due professionisti e, negli stessi termini, era stata disposta l’ammissione al beneficio.
Ne è derivata la revoca, ai sensi dell’art. 136, comma 2, T.U.S.G., del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio per carenza dei presupposti di legge. Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso, statuendo il nulla sulle spese della fase trattandosi di provvedimento privo di valenza decisoria.
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Nota della Redazione
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