Riconoscimento titolo estero negato se l’istituto non è accreditato nello Stato d’origine (TAR Lazio n. 12313 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di insegnamento conseguito all’estero, l’istituto che lo ha rilasciato deve essere non solo autorizzato a operare nel Paese d’origine, ma anche accreditato e parte integrante del sistema di istruzione superiore di tale Stato. Il difetto di accreditamento esclude il titolo dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, della Convenzione di Lisbona e dell’Accordo bilaterale italo-svizzero del 2000, rendendo legittimo il diniego di riconoscimento senza necessità di procedere alla comparazione tra percorsi formativi. La mancata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non invalida il provvedimento qualora esso abbia carattere vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., istituto privato di formazione, per la classe di concorso Infanzia – AA00. L’Amministrazione respingeva l’istanza, rilevando che l’istituto non figurava nell’elenco delle università accreditate dalle autorità elvetiche e non era autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento. Il provvedimento richiamava le informazioni fornite dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, non ostese alla ricorrente.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo plurimi motivi di violazione del contraddittorio, della normativa europea e convenzionale sul riconoscimento, nonché dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di triangolazione formativa.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego ministeriale coerente con il quadro normativo di riferimento. La Convenzione di Lisbona, ratificata con la l. n. 148/2002, richiede che l’istituto di istruzione superiore sia riconosciuto dall’autorità competente dello Stato d’origine come appartenente al suo sistema di insegnamento superiore e che tale riconoscimento travalichi la mera autorizzazione a operare. Nel sistema elvetico, la linea di discrimine tra istituti appartenenti allo spazio formativo e istituti facenti parte del sistema universitario risiede nell’accreditamento.
Il Collegio ha escluso che i principi del Trattato sul riconoscimento reciproco possano trovare applicazione diretta ai titoli svizzeri, non essendo la Svizzera uno Stato membro dell’Unione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato d’origine, soprattutto quando manca ogni garanzia circa il livello e la qualità delle competenze attestate, come nel caso di titoli rilasciati da istituzioni private non accreditate.
Quanto ai motivi procedurali, il TAR ha applicato il principio per cui la mancata comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo il riconoscimento di un titolo rilasciato da istituto non accreditato un atto vincolato. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di illiceità del provvedimento. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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