Autosufficienza del ricorso e divieto di riesame del fatto in appello conforme (Cass. civ. Sez. III n. 9345 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fondi su controcrediti opposti in compensazione la cui sussistenza riposi su asserzioni non supportate, senza riproduzione del contenuto del documento o dell’atto processuale e senza specifica segnalazione della sua presenza negli atti del giudizio di merito, a norma dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza, anche letto secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, soddisfa il fine di semplificare l’attività del giudice di legittimità e di garantire certezza del diritto e corretta amministrazione della giustizia. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza di appello sia conforme in facto a quella di primo grado, per la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3444/2018, accoglieva la domanda con cui la società cooperativa e un istituto di credito chiedevano, ex art. 2901 cod. civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi, coobbligati di una società debitrice, avevano costituito il fondo patrimoniale il 21 dicembre 2012. Il credito della società cooperativa era ritenuto provato da una scrittura privata dell’8 ottobre 2012; quello dell’istituto di credito risultava azionato con separati decreti ingiuntivi.
La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado. I coniugi ricorrono per la cassazione della sentenza di appello, formulando due motivi, deducendo rispettivamente la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo. La controricorrente società resiste con controricorso; gli altri soggetti restano intimati. La trattazione è fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che l’eventus damni sarebbe escluso dalla compensazione con controcrediti derivanti da premi di vendita non corrisposti. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
La censura è dedotta in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la sussistenza e l’origine dei controcrediti opposti in compensazione si basano su asserzioni non supportate in alcun modo. Il principio di autosufficienza, anche declinato secondo la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e ne segnala specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., contestando il diniego del diritto al premio di vendita in applicazione dell’art. 23 del Regolamento Conad, che lo esclude per il socio moroso. La Corte rileva anche qui la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il vizio di omesso esame, inoltre, non poteva essere denunciato, non essendo stata superata la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: quando la sentenza di appello sia conforme in facto a quella di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile. Il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse.
All’inammissibilità di entrambi i motivi consegue quella dell’intero ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, liquidate in favore della società controricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Nota della Redazione
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