Revocazione per errore di fatto esclusa sulle ragioni di diritto (Cass. civ. Sez. III n. 4498 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione fondato sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente non alleghi un errore nella percezione delle risultanze documentali, ma censuri la interpretazione della norma applicata dal giudice. L’errore di fatto revocatorio consiste nella svista su un dato documentale che emerge senza necessità di istruttoria; l’erronea applicazione di una regola giuridica, sostanziale o processuale, è errore di diritto e resta estraneo alla fattispecie. Non rileva che la parte controricorrente non abbia contestato la data di notificazione della sentenza impugnata, perché il controllo della tempestività dell’impugnazione sfugge al potere dispositivo delle parti e non può dipendere dal loro accordo, in forza della norma imperativa dell’art. 325 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società aveva agito per il pagamento del prezzo di beni aziendali sulla base di una scrittura privata. Il debitore si era opposto al decreto ingiuntivo, disconoscendo la sottoscrizione apposta all’atto. Il Tribunale di Monza aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto, accertata la non autenticità della firma; la Corte di Appello di Milano aveva confermato tale esito, accogliendo il gravame solo quanto alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ..

Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte lo aveva dichiarato improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La società ricorrente ha allora impugnato quella pronuncia per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’errore di fatto e sollevando questione di legittimità costituzionale della medesima norma processuale.

La Motivazione della Corte

Secondo la ricorrente, la Suprema Corte sarebbe incorsa in una svista non considerando che la controparte non aveva contestato, anzi aveva confermato, la data di notificazione della sentenza impugnata. La Corte riqualifica la censura: dal tenore dell’atto emerge la doglianza di una interpretazione “troppo severa” dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., e dunque un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: è inammissibile il ricorso per revocazione basato su un errore di diritto, sostanziale o processuale, o su un errore di giudizio, rispetto al quale il ricorrente prospetti una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Sezioni Unite n. 8984 del 2018; n. 30994 del 2017; n. 3494 del 2013). L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è invece l’errore nella percezione delle risultanze documentali, che emerge senza necessità di alcuna esigenza istruttoria (Sezioni Unite n. 7894 del 2023).

La Corte aggiunge che il preteso errore di diritto non esisterebbe nemmeno riguardo alla dedotta pacificità della data di notificazione fra le parti. Il controllo della tempestività dell’impugnazione sfugge al potere delle parti di dichiarare gli eventi da cui esso deve desumersi. Diversamente, il giudicato formale derivante dal decorso del termine breve ricadrebbe nel dominio dell’accordo tra le parti, in contraddizione con la norma imperativa dell’art. 325 cod. proc. civ.

La questione di legittimità costituzionale, per gli artt. 24 e 111 Cost. e per l’art. 6 Cedu, è dichiarata manifestamente infondata. L’interesse pubblicistico alla consumazione dell’impugnazione nel termine breve è giustificato dalla certezza della conoscenza della decisione sfavorevole e dalla necessità di non appesantire il servizio giustizia con la persistenza del processo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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