Ricorso improcedibile se manca la relazione di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 9491 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando il ricorrente, pur dichiarando l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non depositi, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica della sentenza stessa con la relazione di notificazione. La dichiarazione di notifica contenuta nel ricorso costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e a far sorgere il correlato onere di deposito, in applicazione del principio di autoresponsabilità della parte. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla mancata costituzione delle controparti, né dalla presenza della copia notificata nel fascicolo di ufficio, quando essa non sia stata depositata da altra parte. La sanzione, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, non contrasta con l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento danni proposta dalla proprietaria di un appartamento nei confronti del proprietario dell’unità immobiliare sovrastante, per le infiltrazioni d’acqua subite in occasione di lavori di ristrutturazione. Il convenuto aveva chiamato in causa l’appaltatore, titolare della ditta esecutrice dei lavori, chiedendo di essere manlevato.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda nei soli confronti del proprietario sovrastante. In sede di appello, il Tribunale riformava la pronuncia, qualificando la fattispecie come danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e dichiarando l’appaltatore unico responsabile dei danni, in quanto unico custode dell’immobile al momento dei lavori. Avverso tale sentenza l’appaltatore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso, assorbente rispetto ai motivi di doglianza. Il Collegio rileva che il ricorrente aveva dichiarato, nel corpo del ricorso, l’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 17.11.2020, ma che né nel fascicolo d’ufficio né nei fascicoli di parte risultava depositata la relazione di notificazione, come confermato dalla certificazione del funzionario di cancelleria.
La Corte richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di notifica della sentenza contenuta nel ricorso costituisce attestazione di un fatto processuale, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, e fa sorgere l’onere di depositare, nel termine previsto, la copia della sentenza munita della relata di notifica. L’effetto della mancata produzione è l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente.
La Corte esclude l’applicabilità del principio che esenta dal deposito della copia notificata quando tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso sia intercorso un intervallo inferiore al termine breve. Nel caso di specie, infatti, tale intervallo era maggiore: la sentenza era stata pubblicata il 22.10.2020 e il ricorso era stato notificato oltre il sessantesimo giorno.
Quanto al rapporto con la CEDU, la Corte richiama la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, affermando che l’improcedibilità non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto sanzione adeguata al fine di garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità, che interviene dopo due gradi di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con conseguente applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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