Autosufficienza del ricorso in cassazione e inammissibilità dei motivi generici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31835 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autosufficienza del ricorso per cassazione, pur dovendo essere interpretata in maniera tendenzialmente elastica in conformità all’evoluzione giurisprudenziale e al novellato art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., resta vincolata al soddisfacimento del duplice onere, imposto a pena di inammissibilità, di evidenziare il contenuto dell’atto processuale rilevante, trascrivendolo o riassumendone i profili essenziali, e di indicare la fase processuale e il fascicolo, di parte o d’ufficio, da cui esso risulti. Il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti di causa, quando sia denunciato un error in procedendo, non impone alla stessa di ricercarli autonomamente, spettando alla parte indicarli con i necessari riferimenti. Una simile carenza non può essere colmata mediante il deposito di atti ex art. 372 cod. proc. civ., dovendo i documenti concernenti l’ammissibilità del ricorso essere prodotti entro il termine art. 369 cod. proc. civ.. La disciplina non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 6, par. 1, CEDU, purché non trasmodi in eccessivo formalismo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla ex carriera direttiva di un’amministrazione finanziaria, aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento dell’inquadramento nella IX qualifica funzionale, ora C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1990, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Nel successivo giudizio lamentava che l’amministrazione aveva adempiuto solo in parte, non avendo riconosciuto la progressione economica C3 super rispetto alla C3 già attribuita.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, respingeva l’originario ricorso, escludendo ogni automatismo e rilevando che la posizione C3 super presupponeva la presentazione della domanda di partecipazione entro il 30.6.2000 e il collocamento utile in graduatoria. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dato atto, richiamando Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, che non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte ed eventualmente essere nominato relatore del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non avendo la proposta funzione decisoria.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. con riferimento al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, conv. in L. n. 22 del 2012, censurando il capo che aveva rigettato l’eccezione di tardività dell’appello. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione degli oneri di specificazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riportato il contenuto degli atti processuali né indicato la loro localizzazione nel fascicolo.
La Corte ha respinto le argomentazioni difensive svolte in sede di opposizione, osservando che la sola prospettazione del ricorso non consente di esaminare direttamente la relata di notificazione e di verificarne destinatario e indirizzo. Ha richiamato il principio, confermato da Sezioni Unite n. 5640 del 26 febbraio 2019, secondo cui, pur essendo il giudice di legittimità anche giudice del fatto quando sia dedotto un error in procedendo, resta necessario che la parte indichi gli elementi individuanti il fatto processuale e fornisca le precisazioni necessarie all’autosufficienza del ricorso.
Tale regola non contrasta con il principio di effettività della tutela ex art. 6, par. 1, CEDU, essendo coerente con la natura di impugnazione a critica limitata e con l’assenza di istruttoria. La Corte ha richiamato il più recente orientamento nomofilattico, che ammette una lettura tendenzialmente elastica dell’autosufficienza in conformità alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), purché non si trasmodi in eccessivo formalismo. Ha aggiunto che i documenti concernenti l’ammissibilità vanno prodotti entro il termine dell’art. 369 cod. proc. civ., restando inammissibile la produzione in allegato alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (Cass. n. 9411/2025; Cass. n. 28999/2018).
Il secondo motivo, che denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo, con controllo limitato al “minimo costituzionale” e all’art. 132 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053/2014). La Corte ha inoltre osservato che il motivo mirava a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e non si confrontava con il decisum, evocando al più una responsabilità risarcitoria mai dedotta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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