Inammissibili i motivi che censurano un obiter dictum non essenziale (Cass. civ. Sez. I n. 31838 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri un passaggio della motivazione della sentenza di merito privo di attitudine decisoria è inammissibile, perché il vizio denunciato non è idoneo a inficiare l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Se l’accertamento su cui il giudice si è basato è sorretto da una ratio decidendi autonoma e idonea da sola a giustificare il dispositivo, le censure indirizzate contro i passaggi ulteriori della motivazione difettano di interesse e rilevanza. La qualificazione giuridica del contratto spetta al giudice e può essere diversamente operata da quello d’appello, anche in assenza di richiesta di parte, senza violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., sempre che non siano presi in esame fatti nuovi non dedotti dalle parti né rilevati dal giudice di primo grado.
Il Fatto
Una società interportuale si era obbligata a realizzare e trasferire a un’acquirente un complesso industriale destinato al commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Incaricato dei lavori il consorzio appaltatore, che affidò a un’altra società la fornitura e posa in opera della facciata in vetro; la direzione lavori fu assegnata a un professionista e l’opera collaudata.
L’acquirente lamentò un’eccessiva dispersione termica della facciata e la rottura di una vetrata. Seguirono un accertamento tecnico preventivo e un giudizio di merito, con chiamate in manleva e in garanzia. Il Tribunale di Torino accolse in sostanza la domanda dell’acquirente e quella di manleva verso i professionisti, ma rigettò quella della committente verso il consorzio per decadenza dalla garanzia per i vizi. La Corte d’Appello di Torino riformò parzialmente, accogliendo la manleva anche verso il consorzio.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi del ricorso principale censurano la qualificazione del contratto come appalto di diritto privato, ma la Suprema Corte li dichiara inammissibili. La qualificazione del contratto è attività del giudice e non incide sul principio di corrispondenza ex art. 112 c.p.c.; il giudice d’appello può procedere a una diversa qualificazione giuridica anche senza richiesta di parte, purché non esamini fatti nuovi.
Anche i motivi sul collaudo e sugli effetti dell’utilizzo di materiali diversi da quelli pattuiti sono inammissibili. La Corte rileva che la pattuizione della forma scritta per le modifiche contrattuali costituisce un obiter dictum non pertinente, poiché nessuna parte ha allegato un accordo modificativo: discutere della forma di patti mai stipulati è privo di senso.
Quanto ai motivi sul carattere occulto dei vizi e sul silenzio serbato sull’appaltatore, resta incensurata la prima ratio decidendi: la committente denunciò i vizi con comunicazione dell’11.2.2009, tempestiva e relativa proprio agli stessi vizi per cui è causa, anteriore all’ultimazione del termine di provvisorietà del certificato di collaudo.
Il dodicesimo motivo è palesemente inammissibile, per l’incerta qualificazione «cautelativa» e per l’assenza di interesse. Accertata l’inammissibilità del ricorso principale, i ricorsi incidentali divengono inefficaci, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., per tardività rispetto alla notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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