Indennità De Maria e retribuzione di posizione del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5137 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità c.d. De Maria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è finalizzata a perequare il trattamento economico del personale universitario in servizio presso strutture sanitarie a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Nell’indennità di perequazione non confluiscono automaticamente quegli emolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo. La retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, nella parte fissa e in quella variabile, può essere inclusa in tale computo solo se il dipendente abbia effettivamente ricevuto un incarico dirigenziale. La successiva evoluzione della disciplina contrattuale non supera tale distinzione, che si fonda sulla ratio perequativa della norma e sul carattere dinamico delle tabelle di equiparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente universitario con qualifica di funzionario tecnico in servizio presso un’azienda ospedaliera universitaria, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di indennità De Maria, invocando una precedente sentenza che gli aveva riconosciuto il diritto all’equiparazione al personale ospedaliero di livello X. L’azienda ospedaliera e l’università avevano proposto opposizione e il Tribunale aveva condannato in solido le due amministrazioni.
In appello la Corte territoriale, accogliendo in parte il gravame dell’azienda, aveva ridotto l’importo, escludendo dal computo dell’indennità la retribuzione di posizione fissa e variabile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’assetto normativo. L’art. 4 della legge n. 213 del 1971 ha previsto l’indennità di equiparazione per il personale docente; l’art. 1 della legge n. 200 del 1974 l’ha estesa al personale non medico. L’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato vigenza anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, per effetto della contrattazione collettiva, fino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005. La fonte dell’equiparazione va individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, che correla automaticamente, ai soli fini economici, le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere.
Su questa base la Corte richiama Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, secondo cui l’equiparazione ha carattere dinamico e non rigido, ma incontra un limite nelle componenti retributive legate al conferimento di incarichi specifici. Nella specie, poiché il ricorrente non ha dato prova dell’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione non può essere inclusa nel computo: l’onere probatorio gravava su di lui sin dal giudizio di primo grado.
I primi due motivi, con cui si censurava la deduzione in appello dell’assenza di prova del credito, sono infondati: la contestazione dei fatti costitutivi altrui è mera difesa, consentita anche in appello, e non eccezione in senso stretto vietata dall’art. 345 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente ha riportato solo tre righe della sentenza invocata, prive di contenuto decisorio sul punto. Il quarto è infondato, poiché l’appello incidentale dell’università non era un atto meramente adesivo, ma investiva la decisione di primo grado chiedendone la riforma.
Quanto al quinto motivo, la Corte esclude che la clausola interpretativa ARAN del 12 gennaio 2021, richiamata dal ricorrente, incida sulla decisione: essa riguarda i dirigenti sanitari del SSN titolari di retribuzione di posizione minima a carico del fondo contrattuale, mentre il ricorrente è un dipendente universitario solo strutturato nel SSN, senza qualifica dirigenziale, e le somme dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 761 del 1979 sono a carico dei fondi assegnati alle regioni. Il ricorso è quindi rigettato, con spese compensate e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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