Improcedibilità del ricorso per omissione della relata di notifica (Cass. civ. Sez. L n. 23984/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., impone, a pena di improcedibilità, il deposito, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ove questa sia avvenuta. L’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controricorrente ovvero acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. L’improcedibilità è esclusa quando la notificazione del ricorso sia effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Il deposito tardivo della relata di notifica, effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non sana l’originaria omissione, poiché il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è perentorio e il suo rispetto è condizione di procedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore. Nel ricorso per cassazione, la società aveva dichiarato di aver notificato la sentenza impugnata tramite PEC, senza tuttavia depositare, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relata di notifica. Il lavoratore aveva resistito con controricorso, mentre l’INPS era rimasto intimato. La Corte, rilevata l’omissione, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, in applicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Secondo tale disposizione, il ricorso per cassazione deve essere depositato, entro venti giorni dall’ultima notificazione, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se questa è avvenuta. La mancanza di tale deposito integra un’ipotesi di improcedibilità, non sanabile, che preclude l’esame del merito dell’impugnazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’omesso deposito della relata di notifica comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

La Suprema Corte ha altresì precisato che l’improcedibilità è esclusa nel caso in cui la notificazione del ricorso sia stata effettuata prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poiché in tal caso la tempestività della notifica rende superfluo il deposito della relata per verificare il rispetto del termine. Nel caso di specie, il ricorso era stato notificato il 29 settembre 2025, oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello del 14 luglio 2025. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva depositato una copia della relata di notifica solo in sede di memoria illustrativa ex art. 380-bis c.p.c., il 19 febbraio 2026, ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Tale deposito, qualificato dalla stessa parte come effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è stato ritenuto tardivo e non idoneo a sanare l’originaria omissione, in quanto il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è perentorio e il suo rispetto è condizione di procedibilità dell’impugnazione.

La Corte ha infine dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di censura proposti. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, e ha applicato la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in conformità alla proposta di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che la parte avesse insistito nella trattazione del ricorso nonostante la manifesta improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *