Notifica della cartella al solo curatore e diritti del fallito (Cass. civ. Sez. V n. 15190 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti tributari i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l’atto impositivo e la cartella esattoriale devono essere notificati non solo al curatore fallimentare, ma anche al fallito, che non perde la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, della definitività dell’atto. La notifica al solo curatore non comporta nullità o inesistenza dell’atto, ma ne condiziona la futura opponibilità al fallito tornato in bonis, il quale può far valere la nullità dell’atto successivo ovvero contestare la validità e la fondatezza dell’atto prodromico non notificatogli. Il principio si applica anche alle cartelle esattoriali, quali atti autonomamente impugnabili.
Il Fatto
Il contribuente, socio illimitatamente responsabile di una società di persone, proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo e la presupposta cartella di pagamento per Irpef relativa all’anno di imposta 1996. Pendente il fallimento, esteso al contribuente in qualità di socio, la cartella era stata notificata al solo curatore fallimentare. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo la notifica validamente effettuata al curatore.
Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, del combinato disposto degli artt. 43 legge fallimentare e 24 Cost., e dell’art. 147, primo comma, l. fallimentare: trattandosi di debiti di imposta per anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cartella doveva essere notificata anche al contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento o nel periodo d’imposta in cui questa è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente. Il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato ad esercitare la tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 l. fall. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost. (Cass. n. 2857 del 31.01.2022; Cass. n. 10760 del 22.04.2024).
In caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l’atto impositivo non diventa definitivo. Il termine per impugnare non decorre dalla generica comunicazione del curatore, ma solo dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale, gravando sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il momento della conoscenza. Tali considerazioni sono confermate da Cass. Sez. U. n. 11287 del 28.04.2023, che fa salva l’ipotesi in cui il curatore impugni egli stesso l’atto, dovendo allora trovare vigore la regola dell’art. 43 l. fall.
I principi vanno estesi anche alle cartelle esattoriali, in quanto atti autonomamente impugnabili. Da un lato, la notifica al fallito non esclude quella al curatore, altrimenti l’atto resta inopponibile alla procedura fallimentare; dall’altro, ai fini della successiva opponibilità al fallito, gli atti impositivi vanno notificati anche a quest’ultimo, sia per la sua legittimazione eccezionale ad impugnare in caso di inerzia del curatore, sia per il residuo interesse in caso di ritorno in bonis.
La doppia notifica non costituisce però condizione di legittimità dell’atto: in presenza di regolare notifica al curatore e conseguente impugnazione della curatela, la violazione dell’obbligo di notificazione al fallito non comporta nullità o inesistenza dell’atto. Tale scelta condiziona tuttavia la futura opponibilità dell’atto, nel senso che il fallito può far valere la nullità dell’atto successivo ovvero contestare la validità e fondatezza dell’atto prodromico non notificatogli. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Nota della Redazione
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