Divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio su ricorso autosufficiente (Cass. pen. Sez. IV n. 11606 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018, trova applicazione il principio di autosufficienza, che impone al ricorrente la puntuale indicazione degli atti di cui assume necessaria l’allegazione. Il dedotto difetto di capacità del giudice per incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. è inammissibile se il ricorrente si limita ad allegare la pregressa funzione di Gip del componente del collegio senza indicare alcun atto a sostegno né il luogo di reperimento. Nel giudizio di rinvio non viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. il giudice che confermi la pena di primo grado quando la sentenza d’appello precedentemente emessa, riduttiva del trattamento sanzionatorio, sia stata annullata per motivi non procedurali: quella sentenza non può più costituire termine di riferimento. In tema di reati ambientali, il profitto del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. può consistere anche nel vantaggio da mera riduzione dei costi aziendali ed è ingiusto quando discenda da condotta abusiva.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un procedimento per reati ambientali e gestione illecita di rifiuti, definito con sentenza di condanna in primo grado dal Trib. Milano nel 2021, confermata in appello con riduzione delle pene. La Corte d’appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Cass. Sez. III, ha nuovamente confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: incapacità del giudice per incompatibilità, violazione del divieto di reformatio in peius, contraddittorietà della motivazione sull’elemento soggettivo e travisamento delle prove.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente aveva allegato che un componente del collegio giudicante aveva in precedenza svolto funzioni di Gip nel medesimo procedimento, emettendo anche il decreto che disponeva il giudizio immediato, ma non aveva allegato alcun atto a sostegno né indicato dove fossero reperibili i relativi atti.
La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza, mutuato dal processo civile, si traduce nell’onere di puntuale indicazione degli atti dei quali si assume necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La ritenuta scoperta tardiva della composizione del collegio, dopo la pubblicazione della sentenza, non esonera dall’onere.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ripercorre la vicenda processuale e osserva che non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen.: la sentenza d’appello che aveva ridotto la pena era stata annullata per motivi non procedurali e, pertanto, una volta caducata, non può più essere richiamata quale termine di riferimento del trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio, confermando la pena di primo grado, non ha quindi violato alcun divieto.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio per cui, in materia di reati ambientali, il profitto del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è ingiusto quando discende da condotta abusiva, potenzialmente produttiva di conseguenze negative per l’ambiente, con citazione di un precedente della Sez. III n. 16056 del 28.02.2019. Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto l’elemento soggettivo con motivazione diffusa e priva di aporie logiche, desumendo l’intento di trarre beneficio economico dalla gestione illecita dei rifiuti da una conversazione telefonica tra l’imputato e una dipendente delle società coinvolte.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile. La censura di travisamento delle prove non indica specificamente quale prova risulti travisata e si risolve in una sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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