Assorbimento della violenza privata nella turbativa di possesso e prescrizione (Cass. pen. n. 11337/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso tra il delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e quello di turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 cod. pen.), il reato di violenza privata, che ha natura generica e sussidiaria, concorre con la turbativa di possesso solo quando la violenza o la minaccia siano usate anche al fine di coercire la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa del possesso dell’immobile. L’assorbimento del reato di violenza privata in quello di turbativa di possesso opera quando la condotta costrittiva sia finalizzata esclusivamente a turbare il pacifico possesso del bene, senza che emerga una ulteriore e autonoma lesione della libertà morale del soggetto passivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Agrigento, con conferma della Corte d’appello di Palermo, per i reati di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 cod. pen.), commessi in concorso con altra persona, ai danni di due comproprietarie di un appartamento, con le quali il ricorrente conviveva. Le condotte contestate consistevano nell’impedire alle persone offese di utilizzare gli spazi dell’immobile, attraverso minacce e condotte di disturbo (interferenze in conversazioni private, rumori notturni, impedimento all’accesso ai locali).
Avverso la sentenza di appello, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il sopravvenuto difetto di procedibilità per transazione e remissione di querela, i vizi motivazionali sull’attendibilità delle persone offese, e l’assorbimento del reato di violenza privata in quello di turbativa di possesso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo ai vizi motivazionali sull’attendibilità delle persone offese, in quanto il ricorrente si limitava a censurare l’apprezzamento della prova da parte dei giudici di merito senza dedurne il travisamento, e senza confrontarsi con la motivazione che aveva indicato specifici elementi di riscontro del narrato delle persone offese. Ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla remissione di querela per transazione, osservando che l’impegno assunto in sede civile a rimettere la querela non equivale a volontà definitiva di remissione, e che la mera revoca della costituzione di parte civile non integra remissione tacita di querela.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il concorso apparente di norme va risolto alla stregua del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., e che il delitto di violenza privata, reato generico e sussidiario, concorre con quello di turbativa di possesso solo quando la violenza o minaccia siano usate anche al fine di coercire la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa del possesso di un immobile. Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva chiarito in che termini la condotta del ricorrente si fosse risolta in una costrizione in una sfera diversa rispetto alla turbativa del possesso dell’unità immobiliare, limitandosi a rigettare il motivo di appello senza specifica argomentazione. La Corte di cassazione ha quindi rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato era carente sul punto.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione dei reati, non ricorrendo i presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ha accertato che i fatti, commessi tra il 23 settembre e il 3 novembre 2017, rientrano nel periodo di applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, e che, tenuto conto dell’interruzione e della sospensione, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, era spirato prima della decisione. La declaratoria di estinzione è stata estesa alla coimputata non ricorrente ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti non si era formato prima del verificarsi della prescrizione.
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