Sequestro preventivo e legittimazione all’impugnazione della detentrice di fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 14376 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini è legittimata a impugnare il sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del vincolo, coincidente con il risultato tipico della restituzione della cosa. La mera detenzione di fatto del bene, non sorretta da un titolo che ne radichi una disponibilità qualificata, non integra tale interesse. In tema di appello cautelare reale ex art. 322-bis cod. proc. pen., il giudice del gravame ha piena cognizione e, in applicazione dell’art. 604 cod. proc. pen., deve redigere la motivazione mancante, salvo che sia devoluta la sola cognizione della nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di revoca. Il requisito di specificità della motivazione sul periculum in mora può essere soddisfatto con formule generali quando il bene sequestrato presenti una relazione intuitiva e immediata con il reato, essendone la condicio sine qua non.

Il Fatto

Il GIP di Ancona aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di un immobile, sede di un centro massaggi, in relazione al reato di cui alla legge n. 75/1958. A seguito del rigetto dell’istanza di revoca, la gestrice del centro, in qualità di indagata, proponeva appello, rigettato dal Tribunale del riesame di Ancona. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine al periculum in mora e illegittima integrazione del decreto di sequestro da parte del tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l’indagata non era proprietaria dell’immobile né titolare di un contratto di locazione scritto, risultando mera detentrice di fatto. Richiamando le Sezioni Unite n. 7983 del 25/09/2025, la Corte ha ribadito che la legittimazione all’impugnazione postula un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene, non ravvisabile in una disponibilità di fatto non qualificata e priva di specifica tutela. L’onere di indicare le ragioni della propria relazione con la cosa, a pena di inammissibilità, è stato ulteriormente precisato con il richiamo a Sez. 3, n. 3602 del 2019.

Nel merito, la Corte ha escluso l’illegittimità dell’integrazione motivazionale compiuta dal Tribunale del riesame. Ha distinto il giudizio di riesame, ove la carenza motivazionale determina la nullità ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., dall’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., caratterizzato da effetto devolutivo e piena cognizione. In quest’ultimo caso, in applicazione dell’art. 604 cod. proc. pen., il giudice deve colmare il deficit argomentativo, redigendo la motivazione mancante, senza restituire gli atti al primo giudice. Ha precisato che il diverso obbligo di rimessione al giudice di primo grado opera solo quando sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità per omessa pronuncia sulla revoca, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Quanto al periculum in mora, la Corte ha affermato che, quando il bene presenta una relazione di immediatezza «intuitiva» con il reato, il quantum di specificità motivazionale può essere soddisfatto da formule più generali. Nel caso di specie, l’immobile era stabilmente destinato all’esercizio della prostituzione e ne costituiva condicio sine qua non, come dimostrato anche dalla reiterazione dell’attività delittuosa in data successiva al primo intervento della polizia giudiziaria.

I motivi riguardanti il sequestro di somme di danaro sono stati dichiarati inammissibili, in quanto attaccavano la motivazione di un provvedimento non impugnato, che non era oggetto del decreto di sequestro dell’immobile né dell’istanza di restituzione. Il ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, restando esclusi i vizi di motivazione non radicali. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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