Atto catastale in autotutela riduttiva non impugnabile autonomamente (Cass. civ. Sez. V n. 22171 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l’impugnazione di un atto di rettifica catastale con cui l’Amministrazione si sia limitata a ridurre, in sede di autotutela conservativa, il valore e la rendita dell’immobile precedentemente attribuiti. Si tratta di una mera revoca parziale del precedente provvedimento e, dunque, di un atto privo di innovatività, riconducibile a quello originario, di cui segue le sorti. La regola opera non solo laddove l’originario atto catastale sia divenuto definitivo, ma anche laddove sia stato tempestivamente impugnato: anche in questa ipotesi difetta l’interesse ad agire, poiché la tutela va esercitata nei confronti dell’atto originario e l’impugnazione autonoma dell’atto riduttivo potrebbe determinare un contrasto di giudicati. Diversamente, è ammissibile l’impugnazione autonoma del nuovo atto di portata ampliativa rispetto alla pretesa originaria.

Il Fatto

Una società ha presentato nel 2013 dichiarazione d.o.c.f.a. per una centrale di produzione di energia geotermica, proponendo una rendita catastale poi rettificata dall’Agenzia con atto notificato nel 2015. Avverso tale atto la società ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, accolto parzialmente in appello.

Successivamente all’instaurazione di quel primo giudizio, l’Amministrazione ha notificato un ulteriore atto di rettifica catastale, riducendo in autotutela la rendita già attribuita. La società ha impugnato autonomamente anche questo atto. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma dichiarato inammissibile in appello, sul rilievo che il giudice si era già espresso sul medesimo contenzioso. Di qui il ricorso per cassazione, proposto dalle due società subentrate nella titolarità dell’impianto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui l’atto di rettifica catastale che si limiti a ridurre, in sede di autotutela, valore e rendita in precedenza attribuiti costituisce mera revoca parziale del provvedimento originario, privo di innovatività e a questo riconducibile. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato formatosi sugli avvisi di accertamento: la modifica in diminuzione di un precedente avviso non integra una nuova pretesa tributaria, ma una semplice riduzione di quella originaria, e non richiede adempimenti formali né specifica motivazione, a differenza della modifica in aumento.

Da tali premesse la Corte trae la conseguenza che l’atto riduttivo non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente. Il principio vale anche per gli atti relativi alle operazioni catastali, richiamati dalla lett. f della medesima disposizione: una rettifica meramente riduttiva dei precedenti valori è pienamente ricompresa nell’atto originario, di cui integra revoca parziale.

La Corte esclude poi che in materia catastale si ponga un problema di doppia imposizione, poiché l’attribuzione e la variazione della rendita non hanno efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale, ma solo efficacia riflessa ai fini delle imposte sul reddito, sul patrimonio immobiliare e sui trasferimenti.

Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi in cui il contribuente abbia tempestivamente impugnato l’atto originario. Anche in tal caso l’atto di autotutela riduttivo segue le sorti del primo, in cui è ricompreso, e difetta l’interesse ad agire: il diritto di difesa può e deve essere esercitato nei confronti dell’atto catastale originario, mentre l’impugnazione autonoma dell’atto riduttivo potrebbe generare un contrasto di giudicati. Nel caso concreto, il giudizio sull’atto originario è stato definito con la sentenza della Corte che ha affrontato tutte le doglianze, così delimitando la materia giustiziabile: ne deriva una sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., con esonero dal pagamento del doppio contributo unificato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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