Accertamento induttivo per omessa dichiarazione e presunzioni supersemplici (Cass. civ. Sez. V n. 16243 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il potere-dovere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria è disciplinato non dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973. Sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente e può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, avvalendosi anche di presunzioni supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. La presenza di tali presunzioni determina un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, direzione provinciale competente, emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di un contribuente, recuperando a fini Irpef, Iva e Irap, per gli anni di imposta 2010 e 2011, ricavi derivanti da cessioni di materiale ferroso. L’accertamento scaturiva da un p.v.c. e da una verifica presso una società acquirente, ritenendo sussistente un’attività commerciale non abituale del contribuente.

Contro gli avvisi il contribuente proponeva separati ricorsi, riuniti e accolti in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, respingeva il gravame dell’ufficio nel merito, ritenendo la documentazione prodotta non idonea a provare i conferimenti in evasione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con cui la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Il motivo è ritenuto ammissibile, perché non volto a una diversa ricostruzione del fatto o a una revisione del materiale istruttorio, ma alla verifica della corretta interpretazione delle norme concernenti la tipologia di accertamento e il riparto dell’onere della prova.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, trova applicazione l’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non l’art. 39. Su questa base l’ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e ricorrere al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La loro presenza inverte l’onere della prova, gravando sul contribuente la deduzione di elementi contrari.

Il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 14930 del 2017 e Cass. n. 15167 del 2020, giudizio in cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso, in mancanza di dichiarazione, nei confronti di un commerciante ambulante, sull’erroneo presupposto che spettasse all’ufficio dimostrare la preordinazione alla cessione dei beni.

Nel caso di specie, essendo pacifica l’omessa presentazione della dichiarazione, la CTR ha errato nel ritenere che gli elementi documentali prodotti dall’ufficio — contenenti gli elementi identificativi del cedente, il quantitativo del materiale ferroso, il compenso e la sottoscrizione del cedente — imponessero all’Amministrazione un ulteriore onere probatorio, quello di accertare il pagamento del prezzo. Su tale punto gravava invece sul contribuente l’onere della prova contraria, da lui non assolto.

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi esposti, con demandata pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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