Compenso avvocato: complessità media insindacabile se motivata (Cass. civ. Sez. II n. 22173 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della complessità della causa ai fini della liquidazione del compenso all’avvocato costituisce giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, restando fermo il rispetto dei parametri minimi e massimi. Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ma il giudice deve verificare caso per caso l’attività difensiva svolta. L’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, nel fissare il limite inferiore di Euro 26.000 per le cause di valore indeterminabile, non stabilisce una soglia correggibile solo al rialzo, ma il limite cui il giudice deve di regola attenersi, salvo particolarità della singola lite. La diminuzione fino al 70% prevista per la fase istruttoria opera sul valore medio, con importo minimo liquidabile pari al 30% del valore medio.
Il Fatto
Una professionista aveva chiesto al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la condanna della cliente al pagamento di Euro 21.756,05 a titolo di compensi per l’attività di difesa svolta in una causa di dichiarazione giudiziale di paternità, conclusasi con accoglimento della domanda. La cliente aveva replicato di aver già versato acconti superiori al compenso spettante.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale, aveva rideterminato il compenso complessivo in Euro 8.969,21, applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile e media complessità, e aveva rigettato la domanda, accertato il versamento di Euro 11.020,27. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5 e 11 del d.m. n. 55/2014, in riferimento all’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di considerare elementi ritenuti decisivi per individuare la complessità della causa. Con il secondo profilo ha prospettato, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei parametri per avere il giudice qualificato come media e non elevata la complessità.
La Corte ha richiamato il principio per cui nei rapporti tra avvocato e cliente è sempre possibile l’adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme, e il giudice deve verificare di volta in volta l’attività difensiva svolta (Cass. Sez. II n. 18507 del 12.07.2018; Sez. II n. 28885 del 18.10.2023).
Ha però precisato che la valutazione della complessità della causa, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, si risolve in un giudizio di merito non sindacabile in legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione (Cass. Sez. I n. 4782 del 24.02.2020; Sez. III n. 6110 del 04.03.2021). L’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 impone di tener conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività, della difficoltà dell’affare e del numero e complessità delle questioni. Nel caso concreto la motivazione del provvedimento impugnato ha fondato il giudizio di media complessità su elementi ragionevoli e conformi al decreto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 va interpretato nel senso che il limite inferiore di Euro 26.000 non è una soglia correggibile solo al rialzo, ma il limite cui il giudice deve di regola attenersi, salvo particolarità della singola lite che giustifichino uno scaglione più basso (Cass. Sez. VI-II n. 968 del 13.01.2022). Ha aggiunto che la diminuzione fino al 70% per la fase istruttoria opera sul valore medio, con importo minimo pari al 30% di quest’ultimo (Cass. Sez. VI-II n. 23798 del 24.09.2019). Nella specie era stato riconosciuto un importo superiore al minimo e pari al 62% del valore medio, con motivazione adeguata. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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