Autotutela su concessione in sanatoria per falsa rappresentazione dei fatti (Cons. Stato n. 6501 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rilascio di un titolo edilizio in sanatoria conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, l’Amministrazione può esercitare il potere di annullamento d’ufficio senza il limite temporale di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il superamento del termine è ammissibile anche in assenza di un accertamento penale passato in giudicato, purché la difformità tra la situazione rappresentata e quella reale sia accertata in modo inequivocabile dalla stessa Amministrazione con i propri mezzi. In tali ipotesi non è invocabile alcun legittimo e incolpevole affidamento da parte del privato, il cui comportamento ha indotto l’errore dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile interessato da una concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985. Il Comune ha annullato in autotutela quel titolo, rilevando che l’istanza era fondata su una rappresentazione infedele dello stato dei fatti: le opere erano già interessate da ordinanze di demolizione e da sentenze penali di condanna alla demolizione, circostanze non dichiarate.
L’odierna appellante, acquirente dell’immobile, ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento di annullamento, sostenendo la propria estraneità all’abuso del dante causa e l’intervenuta liceità urbanistica per effetto della sanatoria. Il TAR ha respinto il ricorso. La decisione è stata appellata davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, esaminando congiuntamente i due motivi di gravame. Il quadro censura era imperniato sull’assunto che l’iniziativa comunale non fosse sorretta dai presupposti giuridico-fattuali indicati nel provvedimento. La Corte ha ritenuto tale censura infondata.
Il Collegio ha osservato che si tratta di abusi edilizi già interessati da provvedimenti di demolizione e da sentenze penali di condanna alla demolizione, con conseguente effetto automatico di acquisizione in mano pubblica. Ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 4531 del 2023, Sez. II, n. 4892 del 2026 e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2026. È stata altresì valorizzata la conoscenza materiale degli atti da parte dell’appellante, raggiunta dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione.
La Corte ha poi affrontato la questione centrale, relativa all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e alla violazione dei termini decadenziali. Ha chiarito che, quando l’Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento anche a causa del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di diciotto mesi e non è invocabile un legittimo, incolpevole affidamento, id est la buona fede, del privato stesso.
Sul punto è stata richiamata la pronuncia di Cons. Stato, Sez. VI, n. 1926 del 2024, secondo cui il comma 2-bis dell’art. 21-nonies contempla due ipotesi distinte: le false rappresentazioni dei fatti e le dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Il superamento del termine è ammissibile anche in assenza di un accertamento penale definitivo, purché la falsa rappresentazione sia accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi. Richiamata anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 2329 del 2021 e l’Adunanza Plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017, secondo cui il dies a quo va individuato nel momento della scoperta dei fatti da parte dell’Amministrazione.
Da ultimo, il Collegio ha preso atto della carenza di legittimazione della parte per la porzione di immobile non abusiva, in quanto realizzata sulla parte già acquisita ope legis all’Ente locale. L’appello è stato quindi respinto e parte appellante condannata al rimborso delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.