Revoca del permesso di soggiorno U.E.: necessaria la valutazione comparativa (TAR Sicilia n. 1950 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diniego e revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 non consente provvedimenti fondati sul solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. L’Amministrazione deve esprimere un effettivo giudizio di pericolosità sociale, fondato su un motivato e non apparente raffronto tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e gli elementi favorevoli rappresentati dall’interessato. Il bilanciamento va operato sulla base di indici quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di legami familiari, un lavoro stabile, un adeguato reddito e una dimora fissa. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone di tenere conto della natura ed effettività dei vincoli familiari e dei legami con il Paese d’origine. È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che si limiti a elencare i precedenti penali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari U.E. con scadenza al 2032, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha revocato il titolo di soggiorno. Il provvedimento si fondava su tre precedenti penali: una condanna per truffa, divenuta definitiva nel 2018; un procedimento per truffa aggravata continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, conclusosi con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel 2024; una condanna per associazione per delinquere, definitiva, con espulsione dal territorio dello Stato.

Dopo l’avviso di avvio del procedimento il ricorrente aveva presentato controdeduzioni, facendo valere il lungo soggiorno in Italia dal 2015, la costituzione di un nucleo familiare con tre figli minorenni, le gravi condizioni di salute della moglie e di un figlio, nonché un percorso di ravvedimento attestato da attività lavorativa e di alfabetizzazione in carcere, da un permesso premio e da novanta giorni di liberazione anticipata. L’Amministrazione ha comunque revocato il titolo, ed è stata impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via prioritaria, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, il profilo attinente alla dedotta violazione degli articoli 5, comma 5 e 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, ritenendolo fondato.

Il Collegio richiama la disciplina del T.U. Immigrazione. L’art. 5, comma 5 prevede che, nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, si tiene conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia. L’art. 9, comma 4 dispone che il permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, ai fini del diniego, il Questore tiene conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Su queste basi il Tribunale richiama e fa proprio l’indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui diniego e revoca non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, così da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali, in applicazione della tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.08.2022, n. 7314, che richiama Cons. St., sez. III, 22 maggio 2017, n. 2382).

La gravità dei precedenti e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica non esentano l’Amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli, e quindi su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico e l’interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale. Solo all’esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire a una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale.

Nel caso di specie, la piana lettura delle determinazioni gravate dimostra che l’Amministrazione non si è attenuta a tali incombenti motivazionali, essendosi limitata a elencare i precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, fatte salve le nuove determinazioni che l’Amministrazione vorrà assumere; restano assorbiti gli ulteriori profili. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione per la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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