Ottemperanza ordina al MEF il riesame della FIR nonostante cessazione Commissione (TAR Lazio n. 10225 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento produce effetti ex tunc, cosicché, eliso dal mondo giuridico il provvedimento di diniego, l’istanza originaria del risparmiatore risulta come mai vagliata e va istruita in sede di rinnovo procedimentale, senza necessità di una nuova domanda ai sensi della disciplina sopravvenuta. La cessazione dell’attività della Commissione tecnica, qualificabile come organo straordinario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non determina l’impossibilità giuridica di eseguire il giudicato, ma comporta l’imputazione del rapporto al Ministero, che resta obbligato a riesercitare il potere. La sopravvenienza normativa che consente la ripresentazione della domanda riguarda fattispecie diverse e non satisfa l’obbligo di esecuzione della pronuncia ottemperanda. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando l’ordine giudiziale di riesercizio del potere appaia autonomamente satisfattivo della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento con il quale la Consap gli aveva comunicato il mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall’art. 1, comma 493, legge n. 145/2018. Il diniego era stato motivato con riferimento all’avvenuta presentazione, per i medesimi strumenti, di una richiesta al FITD definita con accoglimento parziale. La sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego, ritenendo che il lodo arbitrale non precludesse l’accesso all’indennizzo e condannando l’Amministrazione a riesercitare il potere, con condanna alle spese.
L’Amministrazione era rimasta inerte, eccependo la cessazione dell’attività della Commissione tecnica alla data del 31 ottobre 2023 e l’impossibilità giuridica di provvedere, segnalando la sopravvenienza dell’art. 1, comma 762, legge di bilancio 2026, che consente la ripresentazione della domanda per i casi di rigetto per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale. Il ricorrente lamentava anche la parziale esecuzione della condanna alle spese di lite, versata solo al 50%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando il palese inadempimento dell’Amministrazione, che aveva omesso di riesercitare i propri poteri pronunciandosi sulla domanda del ricorrente, nonostante l’esplicita prescrizione contenuta nella pronuncia di cui si chiedeva l’esecuzione.
La tesi della cessazione dell’attività della Commissione tecnica è stata disattesa richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4966 del 6 giugno 2025, secondo cui la Commissione ha costituito un organo straordinario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui decadenza comporta l’imputazione del rapporto al Ministero, il quale può procedere all’attività istruttoria avvalendosi dei poteri e del supporto già previsti per la Commissione.
La Corte ha altresì osservato che alla data di notifica della sentenza ottemperanda la Commissione era ancora operativa, avendo cessato l’attività solo in data successiva, e che le sentenze di annullamento producono effetti retroattivi, ripristinando la situazione preesistente all’atto viziato. L’istanza originaria risulta, quindi, come mai esaminata e va istruita in esecuzione della decisione, senza necessità di una nuova domanda ai sensi della disciplina sopravvenuta della legge di bilancio 2026, afferente a fattispecie diverse.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza entro sessanta giorni e di corrispondere la residua somma dovuta per le spese legali. Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la condanna in considerazione della natura dell’obbligo, consistente nel riesercizio di un potere e non nell’attribuzione del bene della vita, con disposizioni ritenute autonomamente satisfattive della pretesa.
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Nota della Redazione
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