Autotutela edilizia, interesse pubblico in re ipsa non basta (TAR Campania n. 3323 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio, l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi è soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che impone all’amministrazione di dare conto, sia pure sinteticamente, dell’originaria illegittimità dell’atto, dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e dell’affidamento del destinatario. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che fondi l’autotutela sulla sola presunta illegittimità del titolo e su un richiamo tautologico all’interesse pubblico in re ipsa. Il corretto inquadramento urbanistico dell’area rientra nelle competenze esclusive dell’amministrazione e, in mancanza di dolo del privato, non giustifica l’esercizio tardivo del potere di ritiro oltre il termine di dodici mesi.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, una serie di titoli edilizi (permessi di costruire e una SCIA) rilasciati a far data dal 2008 per l’ampliamento di un immobile destinato a residenza. L’amministrazione ha ritenuto che tutti i titoli fossero fondati su un falso presupposto dichiarato dall’interessata, ossia l’asserita ricadenza dell’immobile in zona B0 del P.R.G., anziché in zona B1.

Un ulteriore profilo di illegittimità riguardava il permesso di costruire in sanatoria del 2008, poiché una sentenza penale del 2006, divenuta definitiva nel 2010, aveva ordinato la demolizione di opere realizzate in difformità. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, adottata sul presupposto della sopravvenuta abusività delle opere a seguito dell’annullamento dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo muovendo dal presupposto che l’annullamento d’ufficio è stato occasionato dalla richiesta del giudice penale di verificare l’esecuzione della demolizione disposta nel 2006. Il potere è stato esercitato sul presupposto del contenuto dolosamente infedele delle dichiarazioni rese dall’interessata in ordine alla destinazione urbanistica dell’area.

Il Tribunale richiama il principio per cui anche in ambito edilizio l’autotutela è attratta all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che riconfigura il potere attribuendo all’amministrazione un coefficiente di discrezionalità espresso nella valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario. I presupposti sono l’originaria illegittimità del titolo e l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità.

Nel caso di specie il provvedimento appare motivato sulla sola presunta illegittimità, mentre in termini di interesse pubblico ulteriore si limita ad affermare che esso sussisterebbe in re ipsa: affermazione tautologica che collide con la norma, la quale impone sia l’indicazione dell’interesse pubblico ulteriore sia la considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti. Il Collegio cita Cons. Stato, sez. VI, n. 10186 del 2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6016 del 2021.

Il Tribunale esclude altresì che ricorra un’ipotesi di autotutela doverosa per l’esistenza di un giudicato penale: le ipotesi di autotutela doverosa sono limitate ed espressamente previste dalla legge e, nella specie, i titoli annullati non erano oggetto della sentenza penale e ad essa successivi.

Infine, quanto all’esercizio dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi, il Collegio rileva che il corretto inquadramento urbanistico rientra nelle competenze esclusive dell’amministrazione, indipendentemente da quanto dichiarato dal richiedente o dal tecnico incaricato. Manca pertanto l’elemento del dolo in capo al privato, idoneo a giustificare il tardivo esercizio del potere di autotutela. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto per illegittimità derivata, poiché l’ordinanza di demolizione si fonda sull’unico presupposto dell’annullamento dei titoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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