Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 433 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di inerzia, ordina gli adempimenti dovuti. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento integrano gli indizi dell’inottemperanza e consentono l’accoglimento della domanda. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza, validamente effettuata al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145/2023 in data 11 aprile 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma, l’Amministrazione non ha fornito quanto dovuto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, è emersa la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm.

Il giudice ha rilevato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è stata effettuata in data 9 dicembre 2024 al domicilio digitale del Ministero, ritenuto idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio richiama una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025 e TAR Umbria n. 370 del 2025.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi 1.200,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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