Il superamento dell’esame di Stato assorbe il giudizio di non ammissione (TAR Lombardia n. 3977 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il candidato, ammesso con riserva dal giudice amministrativo, abbia superato l’esame con esito positivo. L’esito favorevole del superiore esame presuppone un apprezzamento globale della maturità del candidato e si configura come sopravvenienza decisiva, che determina il consolidamento del titolo di studio acquisito e assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
Il Fatto
Uno studente impugnava il verbale della riunione dei consigli di classe e il registro generale dei voti con cui era stata determinata la sua non ammissione all’esame di Stato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Con decreto presidenziale il candidato veniva ammesso con riserva a sostenere l’esame. In data successiva, la difesa documentava il superamento dell’esame di Stato con voto positivo. Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, le parti venivano avvisate della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità. Tale principio postula che il positivo superamento dell’esame di Stato, cui il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole di non ammissione, poiché l’esito favorevole implica un apprezzamento globale del candidato medesimo.
La Corte ha qualificato l’esito positivo come sopravvenienza decisiva e favorevole al ricorrente, tale da determinare il consolidamento del titolo di studio da ultimo acquisito. Il collegamento funzionale tra l’esito dell’esame e l’interesse alla contestazione della mancata ammissione ha indotto il Tribunale a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in continuità con l’orientamento consolidato della Sezione e con i numerosi precedenti citati, tra cui il Consiglio di Stato e il TAR Lombardia.
Le peculiarità della controversia hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Il dispositivo ha, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso, compensato le spese e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.