Autotutela parziale e definizione agevolata precludono ogni contestazione del debito (Cass. civ. Sez. V n. 595 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di autotutela parziale, con cui l’amministrazione finanziaria accoglie solo in parte le doglianze del contribuente, costituisce una parziale revoca dell’atto impositivo e non è autonomamente impugnabile, non fondandosi su una diversa obbligazione tributaria rispetto all’atto originario. La definizione agevolata di cui all’art. 15, d.lgs. n. 218/1997, con pagamento delle somme ridotte e conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale, rende definitivo il debito fiscale e preclude al contribuente ogni contestazione sull’accertamento, anche se l’atto di autotutela contenga una prospettazione diversa da quella originaria. Il mancato pagamento dell’intero non impedisce alla definizione di produrre i propri effetti per il debito definito.

Il Fatto

A seguito di verifiche nei confronti di due controllate di un gruppo societario, con riferimento all’anno d’imposta 2005 veniva notificato a una di esse un avviso di accertamento, che recuperava a tassazione le riserve in sospensione d’imposta e incrementava le imposte sostitutive. La maggior imposta, per effetto del consolidato nazionale, veniva liquidata con atto di secondo livello notificato alla società consolidante.

La consolidante presentava istanza di autotutela, deducendo il mancato scomputo delle imposte sostitutive già versate, e versava l’importo al netto delle stesse, avvalendosi della definizione agevolata. L’amministrazione accoglieva parzialmente l’istanza, riconoscendo lo scomputo di una sola parte dell’imposta, e notificava le relative cartelle. I ricorsi proposti dalle società venivano respinti in primo e in secondo grado; le due sentenze d’appello sono state impugnate in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva, essendo le controversie decise dalle due sentenze d’appello originate dall’impugnazione di un’unica sentenza di primo grado e da un unico avviso di accertamento.

Il motivo che predicava l’assenza di potestas iudicandi in capo al giudice d’appello è dichiarato inammissibile quanto a un ricorso, non essendo ivi impugnato l’atto di autotutela, e infondato quanto all’altro, poiché la sentenza d’appello fonda la propria ratio sulla definitività del debito fiscale oggetto di definizione agevolata.

La Corte rileva che, con il pagamento in misura ridotta, la contribuente si è avvalsa della definizione di cui all’art. 15, d.lgs. n. 218/1997, con conseguente rinuncia alla proposizione del ricorso. Pur residuando in capo all’amministrazione la potestà discrezionale di rivedere il debito a seguito dell’istanza di autotutela, la definizione precludeva alla contribuente la possibilità di contestare quanto già accertato. Il mancato pagamento dell’intero non impediva alla scelta della definizione di produrre i propri effetti per quel debito.

La Corte richiama quindi la costante giurisprudenza secondo cui l’autotutela parziale, risolvendosi in un accoglimento parziale delle doglianze e in una parziale revoca dell’atto impositivo, non è impugnabile (tra le altre, Cass. n. 18625 del 2020; Cass. n. 27543 del 2018; Cass. n. 11699 del 2016). Il ragionamento che vorrebbe qualificare in parte l’atto come impositivo presupporrebbe il fondamento del credito erariale su una diversa obbligazione tributaria, mentre l’atto si limita a prendere atto che parte delle somme riconoscibili erano già state oggetto di cessione a terzi del relativo credito d’imposta.

Il motivo relativo all’iscrizione a ruolo è infine rigettato: il debito fiscale, divenuto definitivo per effetto della definizione, giustifica l’emissione della cartella per la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, ridotto dall’atto di autotutela. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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