Accertamento induttivo e finanziamento intercompany tra società collegate (Cass. civ. Sez. V n. 593 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire l’esistenza di un finanziamento infragruppo e la sua remunerazione sulla base di presunzioni semplici, valorizzando la comunanza del legale rappresentante, l’identità della sede e l’assorbenza dei vincoli contrattuali fra le società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. La naturale fruttuosità del denaro giustifica la presunzione di interessi attivi non contabilizzati. Il versamento di acconti a una società collegata, privo di supporto contrattuale e di giustificazione economica, integra un’operazione antieconomica che sfugge alla tutela dell’autonomia imprenditoriale. Non vi è inversione dell’onere della prova quando il contribuente si limiti a produrre le fatture dell’appaltatrice senza contrastare gli elementi indiziari allegati dall’Ufficio.

Il Fatto

A seguito di esame della documentazione prodotta in risposta a un questionario, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nella costruzione e vendita di immobili maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2006, oltre a interessi attivi non contabilizzati, con accertamento induttivo ex art. 39, d.p.r. n. 600/1973.

Il rilievo centrale riguardava i versamenti effettuati in favore di una società appaltatrice, legata alla contribuente da vincoli societari e contrattuali. La contribuente impugnava l’atto; la CTP accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente agli interessi, e la CTR confermava la decisione di primo grado. La società ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla parte relativa alla ripresa dei ricavi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla denunciata violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973. Il collegio ribadisce che la norma consente la ricostruzione di attività non dichiarate mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L’Ufficio aveva allegato elementi molteplici: dichiarazioni per redditi minimi, incoerenza rispetto agli studi di settore, omissione di registrazioni e imputazioni contabili, prezzi differenziati per unità immobiliari senza giustificazione.

Nel merito del preteso finanziamento, la Corte rileva che l’Amministrazione ha fornito elementi idonei a individuare il collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.: comunanza del rappresentante legale, coincidenza della sede sociale e assorbenza dei vincoli contrattuali. Su acquisti rilevanti, la quasi totalità risultava riferibile all’appaltatrice. Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto una presunzione di influenza notevole e di coordinamento tecnico-amministrativo, con confluenza delle attività verso uno scopo comune.

La Corte esclude l’inversione dell’onere della prova. L’Amministrazione ha provato i versamenti, gli incassi e l’incremento dell’indebitamento con conseguente raddoppio degli oneri finanziari. La produzione delle fatture da parte della contribuente non è stata ritenuta sufficiente a vincere la presunzione del finanziamento. Il principio di non ingerenza nelle scelte imprenditoriali trova il proprio limite nella ragionevolezza delle stesse: un anticipo rilevante, privo di supporto contrattuale e sostenuto a costo di oneri significativi, non può ritenersi razionale (cfr. Cass. 05/12/2014, n. 25758).

I motivi secondo, terzo e quarto sono respinti per le medesime ragioni o per l’assenza di un fatto decisivo omesso. Il quinto motivo, sull’inerenza dei costi ex art. 109 TUIR, è dichiarato inammissibile perché estraneo al thema decidendum, incentrato sulla qualificazione dei versamenti come finanziamento.

Il sesto motivo è accolto: la CTR ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo d’appello relativo ai criteri di calcolo degli interessi, determinati sulla differenza fra esposizione bancaria a inizio e fine esercizio senza considerare altre possibili componenti. È fondato anche il ricorso incidentale: le quotazioni OMI, essendo atti di pubblico dominio, sono conoscibili e contestabili, e la motivazione dell’atto impositivo che vi fa riferimento senza allegarne copia né riprodurne il contenuto essenziale è insufficiente a consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e per la valutazione dell’intervenuta legge più favorevole in materia sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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