Avviso orale legittimo anche su meri sospetti di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 1546 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale disciplinato dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 costituisce la misura più tenue tra quelle previste dal codice antimafia e rientra in una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità preventiva, il giudizio di pericolosità sociale non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto di valenza indiziaria e mere risultanze fattuali. Quando all’avviso non siano annesse le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, esso non impone vincoli di fare o di non fare e si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia l’avviso orale emesso nei suoi confronti dalla Questura di Varese il 13 giugno 2022, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Gallarate, notificato il 25 giugno 2022. Deducva, con un unico motivo, l’eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità del provvedimento.

L’Amministrazione resisteva in giudizio, deducendo l’infondatezza del gravame. Nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 il ricorso era trattenuto per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 consente l’emissione dell’avviso nei confronti di chi, per il proprio comportamento e sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 3 impone di indicare i motivi della misura e configura l’avviso come invito a tenere una condotta conforme alla legge.

Su questa base il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza della Sezione, in particolare le sentenze nn. 2324 e 2325 del 16 ottobre 2023 e la n. 2835 del 17 dicembre 2021. Da esse si ricava che l’avviso orale non presuppone l’accertamento della responsabilità penale e può basarsi su un giudizio di pericolosità fondato su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Il sistema riposa su un giudizio di probabilità: che il soggetto, ove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati.

Il sindacato del giudice amministrativo resta dunque limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata, godendo l’autorità competente di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti. La misura, non imponendo vincoli di fare e di non fare, si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più di quanto è richiesto alla generalità dei cittadini.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento è sorretto da un articolato corredo probatorio. Emergono una sentenza di applicazione della pena su richiesta per resistenza a pubblico ufficiale, precedenti di polizia per reati in materia di circolazione stradale, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti, nonché plurime identificazioni in compagnia di soggetti con precedenti. Elementi che, complessivamente valutati, integrano i sospetti di pericolosità richiesti dalla legge.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore dell’Amministrazione resistente. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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