Rimborso dispositivi medici: quota ridotta non basta, ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 8416 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, disciplina gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione solo quando l’integrale versamento sia stato effettuato nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non consegue automaticamente al pagamento, ma presuppone l’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tale atto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 e gli atti connessi, con cui è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha altresì impugnato le deliberazioni delle Aziende sanitarie regionali di certificazione del fatturato, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano e gli ulteriori atti presupposti, chiedendone l’annullamento per sette motivi di ricorso, tra cui l’illegittima determinazione retroattiva dei tetti di spesa, la violazione del legittimo affidamento e la contrarietà al diritto euro-unitario. La ricorrente ha proposto istanza cautelare, accolta dal Tribunale con ordinanza n. 5115/2023.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, che ha rideterminato gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevedendo che gli stessi si intendono assolti con il versamento alle Regioni della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Decorso il termine di trenta giorni, le Regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.

Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto un’attestazione dell’istituto bancario dell’avvenuto pagamento dell’importo in favore della Regione Emilia-Romagna, qualificandolo espressamente come versamento effettuato ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025. Tuttavia, non ha depositato l’atto regionale di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo ridotto, come espressamente richiesto dalla norma.

Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere, non ricorrendo i presupposti formali previsti dal legislatore, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., potendo il giudice desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia sulla base di normative sopravvenute rispetto all’introduzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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