Ottemperanza per Carta Docente: condanna al pagamento di rivalutazione e interessi (TAR Sardegna n. 423 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è la sede propria per ottenere l’esecuzione del giudicato che condanni l’amministrazione a un obbligo di pagamento di una somma di danaro. Qualora l’amministrazione abbia adempiuto tardivamente al pagamento del capitale, residua comunque l’obbligo di corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturata dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario dell’amministrazione debitrice, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
L’amministrazione aveva provveduto ad accreditare al ricorrente l’importo capitale tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2025, ma non aveva corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione. La sentenza da ottemperare era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Il ricorrente chiedeva quindi l’ordine al Ministero di pagare tale differenza, con nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’azione di ottemperanza era limitata alla sola maggior somma tra interessi e rivalutazione, avendo l’amministrazione già corrisposto il capitale dovuto per la Carta Docente. Ha accertato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 10 dicembre 2024, era passata in giudicato e che, nonostante ciò, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, essendo decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, corrispondendo la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente erogate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro trenta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando la natura del contenzioso diffuso e le criticità nell’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali, ma ha posto a carico del Ministero l’obbligo di rifondere il contributo unificato alla parte ricorrente, ove versato.
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Nota della Redazione
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