Avviso al socio cessato nullo se il rinvio non riproduce il contenuto (Cass. civ. Sez. V n. 16968 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili sono imputabili al socio in forza di una praesumptio hominis. Tuttavia, se tra l’anno d’imposta accertato e la notifica dell’atto impositivo alla società il socio è receduto dalla compagine sociale, la notifica alla sola società non rende l’avviso a lui opponibile. Egli può contestare la stessa base imponibile determinata dall’Agenzia, senza essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto societario, che riguarda solo la società e i destinatari della notifica originaria. Per esercitare tale difesa il socio deve ricevere un atto che contenga necessariamente tutti gli elementi di ricostruzione dell’an e del quantum della pretesa tributaria. In difetto, è leso il suo diritto di difesa ed è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato: il mero rinvio per relationem o l’incompletezza della documentazione o dei dati non possono essere rimediati con i poteri che l’art. 2476, cod. civ. attribuisce al socio, ormai non più spettanti al socio cessato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, rispetto al quale la società non aveva presentato alcuna dichiarazione. La società non proponeva ricorso. Con un ulteriore avviso l’Agenzia imputava all’allora socio il reddito extracontabile così come accertato nei confronti della società.
Il contribuente impugnava l’atto. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo inopponibile al socio cessato l’avviso notificato alla società. La CTR confermava la decisione, aggiungendo che, con la semplice allegazione dell’avviso societario, il socio non era stato posto in condizione di difendersi. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso e memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione. Essi denunciano, rispettivamente, la violazione degli artt. 39, 58 e 60 d.p.r. n. 600/1973, dell’art. 5 TUIR e dell’art. 2729 cod. civ., e la falsa applicazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 7, l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto non motivato l’avviso benché allo stesso fosse allegato quello spiccato verso la società.
La Corte conferma anzitutto la correttezza del modus operandi dell’Agenzia nella sequenza procedimentale seguita: la notifica dell’avviso al legale rappresentante della società e la successiva imputazione degli utili extracontabili al socio, in quanto, nelle società a ristretta base, tale imputazione si fonda su una praesumptio hominis.
Il principio subisce però una deroga quando il socio, al momento dell’accertamento societario, non sia più tale. Nella specie il socio aveva ceduto le quote in epoca antecedente alla notifica dell’accertamento societario. In tale ipotesi la notifica alla sola società non rende l’avviso opponibile al socio: egli può contestare, quando gli venga notificato l’ulteriore avviso recante l’imputazione della quota di utili, anche la stessa base imponibile, senza essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto societario.
Per esercitare questa difesa, il socio deve ricevere un atto contenente necessariamente tutti gli elementi di ricostruzione dell’an e del quantum della pretesa tributaria. In difetto è leso il diritto di difesa e l’avviso è nullo. Non è sufficiente, in particolare, la mera allegazione dell’avviso societario, né il rinvio per relationem, né la incompletezza della documentazione: tali lacune non possono essere colmate con i poteri di cui all’art. 2476 cod. civ., non più spettanti al socio cessato.
Nel caso concreto, dall’avviso societario allegato si ricavava soltanto che la ricostruzione del reddito era avvenuta mediante raffronto con altre nove imprese del settore, a fronte della inattendibilità della contabilità. La CTR ha compiuto sul punto un accertamento in fatto, ritenendo tali elementi insufficienti a consentire un’adeguata difesa. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 4239 del 10/10/2022: in tema di accertamento verso il socio di società a ristretta partecipazione, se tra l’anno d’imposta accertato e la notifica dell’atto alla società il socio è receduto dalla compagine, è nullo l’avviso a lui notificato quando, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso societario, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali. I motivi sono pertanto infondati e il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese. Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
Nota della Redazione
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