Motivazione apparente e sindacato di legittimità sul fatto tributario (Cass. civ. Sez. V n. 32538 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. Nel giudizio di legittimità è precluso il vaglio che riporti a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, anche quando siano allegati al ricorso gli atti processuali sui quali la parte fonda la propria diversa interpretazione. La censura che investa la motivazione della sentenza di appello è infondata quando questa si collochi al di sopra del minimo costituzionale richiesto. La motivazione apparente non integra, di per sé, il vizio deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, l’importo indicato in una fattura emessa nei confronti di un proprio cliente. Il contribuente deduceva di non aver incassato alcun importo, perché la fattura era stata emessa pro forma e non aveva valenza fiscale. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo gli elementi indiziari dell’Ufficio non bastevoli ai fini della maggiore pretesa.

L’Ufficio interponeva appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame, rilevando che la sentenza di prime cure era fondata su una motivazione apparente e ritenendo legittimo l’accertamento con metodo analitico-induttivo. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Ufficio resisteva eccependo l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Sosteneva che in primo grado aveva dimostrato l’infondatezza della pretesa e contestava la valenza fiscale attribuita alla fattura.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il percorso argomentativo si articola su due piani distinti. Sul piano della motivazione, la censura è comunque infondata, perché la motivazione della CGT di secondo grado si pone ben al di sopra del minimo costituzionale richiesto. Sul piano del fatto, la doglianza mira in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli atti processuali sui quali fonda la diversa interpretazione: nel giudizio di legittimità è precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927). Nello stesso senso si era già affermato che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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