Usi civici su proprietà privata: esproprio, conversione in credito e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. II n. 5409 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I terreni di proprietà privata gravati da diritti di uso civico, al di fuori dei casi di applicabilità dell’art. 4 del d.P.R. n. 327/2001, possono essere assoggettati a espropriazione per pubblica utilità, conclusa mediante decreto o cessione volontaria, senza preventiva sdemanializzazione o autorizzazione al mutamento di destinazione. Ove la realizzazione dell’opera pubblica sia incompatibile con il permanere dell’uso civico, il diritto si trasforma in diritto di credito all’indennizzo di liquidazione nei confronti dell’espropriante. Tale credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dalla conclusione della procedura espropriativa. La diversa regola dell’imprescrittibilità resta confinata agli usi civici esercitati su terre possedute da comuni, frazioni, comunanze, partecipanze e università agrarie, assimilati ai beni demaniali.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale, succeduta all’originaria concessionaria, proponeva opposizione al progetto di liquidazione degli usi civici, notificatole dal Comune, relativo a terreni già di proprietà privata gravati da uso civico di pascolo e ceduti nell’ambito della procedura espropriativa per il tracciato autostradale. Chiedeva accertarsi l’inesistenza o la decadenza dei diritti civici sulle particelle interessate.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici accoglieva l’opposizione, dichiarando estinti i diritti per prescrizione ventennale per non uso, a seguito dell’irreversibile mutamento di destinazione, e ritenendo comunque prescritti in dieci anni i crediti all’indennizzo. La Corte d’Appello confermava la duplice ratio. Il Comune ricorreva per cassazione con sei motivi; le controricorrenti resistevano con ricorsi incidentali condizionati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con precedenza il quarto motivo, che ripropone il difetto di giurisdizione del Commissario. Il motivo è inammissibile: esso non tiene conto dell’efficacia vincolante dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 31109 del 28.12.2017, emessa nello stesso giudizio, che ha riconosciuto la giurisdizione commissariale per le domande fondate sulla dedotta sdemanializzazione tacita o sull’intervenuta liquidazione del diritto per effetto dell’espropriazione.

Passando ai motivi primo e secondo, il ricorrente sosteneva che gli usi civici su proprietà privata fossero imprescrittibili e che l’espropriazione non ne avesse determinato l’estinzione. La Corte richiama la distinzione, già tracciata da Sezioni Unite n. 1671 del 1973 e ribadita da Sezioni Unite n. 12570 del 2023, tra usi civici su beni privati e usi civici su beni della collettività: solo i secondi sono tendenzialmente perpetui e assimilati ai beni demaniali, con regime di indisponibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e inespropriabilità senza previa sdemanializzazione.

Per i primi, invece, la legge n. 1766/1927 e il r.d. n. 332/1928 prevedono il diverso destino della decadenza per omessa denuncia o della liquidazione. La Corte precisa che l’art. 12 della legge n. 97/1994 e l’art. 25 del d.P.R. n. 327/2001 non sono retroattivi e non si applicano a una procedura espropriativa conclusa negli anni Settanta. Parimenti è sopravvenuto l’art. 74 della legge n. 221/2015, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 4 del d.P.R. n. 327/2001.

Conclusa l’espropriazione mediante cessione volontaria, alternativa al decreto, e realizzata l’opera incompatibile con l’uso civico, il diritto si converte in diritto di credito all’indennizzo. Il Comune, ente esponenziale, non lo ha fatto valere entro il termine decennale, predisponendo il progetto di liquidazione solo nel 2010. La seconda ratio decidendi è quindi confermata e assorbe la prima: il primo motivo diventa inammissibile per difetto di interesse. Il sesto motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha indicato nominativamente gli asseriti litisconsorti necessari pretermessi. Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili ex art. 360 bis n. 1) cod. proc. civ., non confrontandosi con l’orientamento delle Sezioni Unite. Restano assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *